Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto esclusivo l' esercizio dell' attivita' propria della professione dei consulenti del lavoro. Essa potra' esercitare ogni attivita' complementare e inerente all' oggetto sociale, e potra' inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie meramente funzionali alle attivita' previste dall' oggetto sociale e potra', inoltre, prestare garanzie reali, fideiussioni o altre garanzie personali, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, non ai fini del loro collocamento, in altre societa' aventi scopi affini od analoghi. Le attivita' finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell' oggetto sociale, e comunque non saranno esercitate nei confronti del pubblico. Pertanto sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio, l' intermediazione finanziaria, le attivita' di cui al decreto legislativo n. 385/ 93 e quelle riservate a determinate categorie di soggetti. Possono essere soci i professionisti iscritti all' albo dei consulenti del lavoro. I soggetti non iscritti all' albo dei consulenti del lavoro possono essere soci solo per prestazioni tecniche e/ o investimento, nei limiti consentiti dalla legge e dal regolamento, loro modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell' art. 10 legge 183/ 2011, l' esecuzione degli incarichi professionali conferiti alla societa' verra' eseguita solo dai soci in possesso dei requisiti per l' esercizio della prestazione professionale. La designazione del socio professionista verra' compiuta dal cliente e, in mancanza di designazione, il nominativo dovra' essere preventivamente comunicato per iscritto al cliente. Inoltre, per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell' esercizio dell' attivita' professionale e' obbligatorio la stipula di polizza assicurativa. I professionisti soci, ai sensi del comma 7 art. 10 legge 183/ 2011, sono tenuti all' osservanza del codice deontologico del proprio albo e la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell' albo al quale risulta iscritta. Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate.
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