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La societa' ha per oggetto esclusivo, anche per il tramite di associazione tra professionisti di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, l'esercizio dell'attivita' professionale che forma oggetto della professione di medico esercitata dal socio professionista iscritto all'albo dei medici e chirurghi di torino, come prevista dall'art. 1, co. 3, lett. A) del d. Lgs. C. P. S. Del 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018 n. 3 e sue successive eventuali integrazioni. La societa' potra' anche svolgere attivita' tecniche meramente strumentali o complementari all'attivita' professionale, nonche' fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio. Nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del decreto 8 febbraio 2013 n. 34. Nell'esecuzione di ciascun incarico la societa' potra' avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilita' dei soci professionisti cui l'incarico e' attribuito ed in caso di particolari attivita', ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. , purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio della professione di medico, nonche' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale purche' nei limiti della strumentalita' all'attivita' professionale, e con espressa esclusione di attivita' intrinsecamente commerciali, nonche' delle operazioni inerenti alla raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106, d. Lgs. 385/1993 ed infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione.
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