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La societa' ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attivita' professionale che forma oggetto della professione di odontoiatria. La societa' potra' svolgere attivita' tecniche meramente strumentali o complementari all'attivita' professionale, nonche' fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio. La societa', nel pieno rispetto delle normative inderogabili, potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, ma non nei confronti del pubblico, mobiliari ed immobiliari, necessarie e/o utili per il raggiungimento dei fini sociali, non esclusa l'assunzione di partecipazioni anche azionarie in altri enti, organismi e societa', costituiti o costituendi, aventi scopi affini o complementari. L'esercizio dell'attivita' professionale della societa' deve essere svolto esclusivamente da parte dei soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi effettuati. La societa' puo' avvalersi, in misura non prevalente, di prestazioni di terzi, salvo il rispetto di quanto sopra previsto nell'esercizio dell'attivita' professionale. Il conferimento degli incarichi professionali e' regolato dagli artt. 4 e 5 d. M. N. 34/2013. In particolare, l'incarico professionale puo' essere conferito solo ai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. La designazione del socio professionista e' compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente. Al fine di consentire la scelta, la societa' professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente con le medesime modalita' e nei termini di cui sopra. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione. La societa' e' obbligata, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, lettera c bis), l. 183/2011 a stipulare un'idonea copertura assicurativa, indipendentemente dagli obblighi assicurativi per i singoli professionisti, prima di assumere qualsiasi incarico professionale. I soci devono rispettare le norme deontologiche dell'ordine di appartenenza. La societa' e' tenuta al rispetto del codice deontologico relativo all'albo a cui risulta iscritta. Possono essere soci professionisti, esclusivamente soggetti iscritti all'ordine professionale nonche' cittadini degli stati membri dell'unione europea, purche' in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. Ciascun socio professionista puo' partecipare ad una sola societa' tra professionisti. Il socio non professionista puo' far parte della societa' solo se: - sia in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per l'iscrizione all'ordine; - non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; - non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
Parole chiaveStudio Odontoiatrico Dott. Fiore Aufiero Srl Società Tra Prof Essionisti opera prevalentemente nel macrosettore Servizi alle famiglie, con specializzazione in Servizi sanitari. Il codice di attività ATECO 86.23.00 corrisponde a: Attività degli studi odontoiatrici.
Studio Odontoiatrico Dott. Fiore Aufiero Srl Società Tra Prof Essionisti è anche conosciuta con i nomi: "STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. FIORE AUFIERO SRL", "STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. FIORE AUFIERO", "STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. FIORE AUFIERO SOCIETA' TRA PROF ESSIONISTI", "STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. FIORE AUFIERO SOCIETA' TRA PROF ESSIONISTI SRL", "STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. FIORE AUFIERO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. FIORE AUFIERO SOCIETA' TRA PROF ESSIONISTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
Studio Odontoiatrico Dott. Fiore Aufiero Srl Società Tra Prof Essionisti rientra nella classificazione "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale risulta essere di 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.