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Art. 3 - oggetto sociale la societa' ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attivita' libero-professionali di: 1. Ambulatorio odontoiatrico. 2. Ambulatorio infermieristico. Nell'esercizio delle sua attivita' la societa' deve garantire l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche esclusivamente tramite operatori abilitati all'esercizio dell'odontoiatria, in possesso dei requisiti di legge. Nell'esercizio delle sua attivita' la societa' deve garantire l'esecuzione delle prestazioni infermieristiche esclusivamente tramite operatori abilitati all'esercizio della professione infermieristica, in possesso dei requisiti di legge. Per l'esecuzione di singole prestazioni la societa' puo' avvalersi della collaborazione di dipendenti e assistenti, fermo restando che questi dovranno svolgere il loro lavoro sotto la supervisione dei medici odontoiatri nel caso di prestazioni odontoiatriche e degli infermieri nel caso di prestazioni infermieristiche ed in conformita' alla istruzioni da questi impartite. Ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all'art. 2361 codice civile, purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con: 1. L'esercizio della professione di odontoiatra ai sensi della l. 24 luglio 1985 n'409, 2. L'esercizio della professione di infermiere ai sensi della legge 42/1999. Potra' inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale purche' nei limiti della strumentalita' all'attivita' professionale, e con espressa esclusione di attivita' intrinsecamente commerciale e finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, decreto legislativo n'385/1993 ed infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione. Alla societa' sono precluse tutte le attivita' finalizzate alla raccolta del risparmio tra il pubblico e tutte le attivita' di cui al decreto legislativo n' 415/1996. La societa' puo', in qualunque momento, istituire aziende, filiali e succursali in ambito nazionale, anche in localita' diverse da quella in cui ha sede la societa'.
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