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La societa' ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva da parte dei soci professionisti all'uopo abilitati ai sensi di legge delle attivita' proprie e di tutte quelle che in futuro possono divenire proprie delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, quali previste dall'art. 1 del d. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e sue successive integrazioni, ivi inclusa quella di revisore legale. Per l'attuazione dell'oggetto sociale la societa' si premunira' delle iscrizioni prescritte dalla vigente normativa in materia. In via meramente occasionale ed in quanto strettamente funzionale all'esercizio della predetta attivita', la societa' potra' compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari e assumere finanziamenti, nonche', nei limiti consentiti dalla legge, assumere partecipazioni in altre societa', sia italiane che estere, ma sempre e comunque come attivita' non prevalente ed esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, ne' rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle disposizioni dettate in materia dal d. Lgs. 385/93 con esclusione delle attivita' di cui al d. Lgs. 58/98, e successive integrazioni e modificazioni, purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi del sopra citato d. Lgs. 139/2005; il tutto fermo il rispetto della normativa vigente in materia. Per il conseguimento del suo oggetto, la societa' potra' avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie. Nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da parte dei soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, procedendo nel rispetto del decreto min. Giust. 8 febbraio 2013, n. 34. La societa', al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu' professionisti da lui scelti; b) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale; c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalita' d'investimento. Al fine di consentire la scelta prevista alla lettera a) che precede, la societa' deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento. La prova dell'adempimento dei predetti obblighi di informazione ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita' e con fatturazione diretta alla societa', della collaborazione di altri professionisti, ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti; fermo in ogni caso il rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia e salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso nei termini previsti dalla normativa stessa. L'attribuzione degli incarichi ai singoli soci professionisti in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione, dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri e modalita': - prioritariamente, secondo la preferenza espressa dal cliente; - secondariamente, e solo ove non sia stata espressa alcuna preferenza o il professionista indicato non ritenga di poter portare a termine l'incarico, la societa' potra', previa informazione scritta al cliente, attribuire lo svolgimento dell'incarico a propri soci in possesso della professionalita' adeguata a quanto richiesto; fermo ancora una volta il rispetto di ogni norma di legge al riguardo. Nello svolgimento degli incarichi professionali i soci devono rendere nota la loro appartenenza alla societa'. I rapporti economici, ivi compresa la parcellazione, per i clienti acquisiti dallo studio, intercorrono fra i clienti e la societa'. Le conseguenze economiche di qualsiasi controversia con i clienti della societa', nonche' le eventuali spese di difesa e risarcimento danni in caso di procedimento per illeciti civili e penali nei confronti di un socio, saranno assunti dalla societa' stessa, la quale potra' rivalersi sul socio diretto responsabile solo in caso di condanna per dolo o colpa grave. La societa' dovra' stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni eventualmente causati ai clienti dalla societa', dai singoli professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale.
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