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la societa' che viene costituita anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della legge regione puglia n. 8/2004 (nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalle leggi regione puglia n. 12/2005, n. 26/2006 e, da ultimo, dall'art. 8 delle legge regione puglia n. 45/2008) ha per oggetto l'attivita' di: a) creazione, organizzazione e gestione economica di centri tecnicamente organizzati nel settore della diagnostica per immagini, delle analisi di laboratorio e di ogni attivita' affine e/o connessa alle stesse; - predisposizione di mezzi e servizi, nonche' la realizzazione e/o gestione di locali e di centri di servizi attrezzati per la somministrazione di prestazioni di diagnostica per immagini (radiologia diagnostica, ecografia, radiodiagnostica anche telecomandata, tomografia assiale computerizzata, risonanza magnetica nucleare ed ecotomografia compresa tutta la diagnostica connessa e derivata), anche con tecnologie avanzate, da svolgere sia nei confronti di soggetti privati (non convenzionati) sia nei confronti di soggetti convenzionati per conto di enti pubblici, statali, regionali, parastatali, comunali, mutualistici ed assistenziali; - gestione di centri per la riabilitazione in regime extra ospedaliero ambulatoriale e/o domiciliare e/o di seminternato per svolgere le attivita' di: fisioterapia; massaggi; rieducazione psicomotoria; rieducazione psico-sensoriale; terapie del linguaggio; ortottica; ginnastiche mediche e correttive; guida all'uso di protesi; educazione e guida dei soggetti handicappati, delle loro famiglie e delle persone interessate all'uso di tecniche di rieducazione fisica, psichica e sensoriale realizzabili autonomamente; - la gestione completa e l'organizzazione di strutture ambulatoriali mediche, case di cura, cliniche e laboratori di analisi cliniche, rivolte alle attivita' di diagnosi, di cura, di terapia e di prevenzione sanitaria, incluse le prestazioni di servizi ed attivita' ausiliarie connesse alla pratica esecuzione delle prestazioni dei sanitari che presteranno la loro opera in tali strutture. L'esercizio di attivita' o di operazioni rientranti nell'ambito specifico di professioni sanitarie comunque protette dovra' essere espletato esclusivamente da personale tecnico - medici ed operatori - soci o non soci - del settore sanitario, regolarmente iscritti negli albi professionali, che siano in possesso delle previste occorrenti abilitazioni e specializzazioni. B) la concessione in locazione, sublocazione e/o comodato di locali attrezzati per lo svolgimento di prestazioni medico chirurgiche generiche e/o specialistiche, unitamente a pre- stazioni di segreteria amministrativa e ricevimento, la fornitura di utenze, nonche' la concessione in uso di beni strumentali, unitamente alla disponibilita' di personale tecnico necessario per il funzionamento di tali beni. La societa' potra' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che riterra' strettamente necessarie al conseguimento degli scopi sociali anche assumendo obbligazioni, prestando fidejussioni anche nell'interesse di terzi e concedendo ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie od opportune, sempre al fine e nei limiti del conseguimento degli scopi sociali e comunque inibendosi le attivita' di cui al d. Lgs n. 385/1993 e al d. Lgs 58/98. Potra' infine assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio nei limiti dell'art. 2361 del codice civile.
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