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La cooperativa non ha scopo di lucro e persegue lo scopo mutualistico, volto a conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la societa', tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni possibili. In particolare scopo della societa' e' procurare ai soci occasioni di lavoro. Pertanto la societa' si avvarra', prevalentemente, nello svolgimento della propria attivita' delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Considerata l' attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all' articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - l'analisi e l'elaborazione di dati per conto di terzi; - la predisposizione di studi e di progetti, anche di investimento, in campo finanziario, commerciale, tecnico e produttivo, connessi alla costituzione, alla gestione, allo sviluppo e alla liquidazione di societa' e di imprese in generale, ivi compresi i servizi eseguiti con l' utilizzazione di personale e di centri meccanografici propri o di terzi. Le attivita' di cui sopra dovranno essere esercitate nel rispetto delle norme in tema di esercizio di professioni riservate agli iscritti in appositi albi o elenchi. La societa' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla legge 1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla legge 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa puo' effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92 n 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l' adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell' oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell' articolo 2545 septies del codice civile.
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