Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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art. 3) la societa' ha per oggetto: - progettazione ed esecuzione di disegni meccanici ivi comprese linee di automazione o parti di esse, assistiti da sistemi computerizzati, nonche' fotografie e filmati inerenti; fermo restando che l'attivita' che per legge compete a professionisti iscritti ad appositi albi o registri verra' svolta dai professionisti medesimi, unici responsabili della realizzazione dei progetti; - consulenza tecnica presso aziende e studi tecnici. Essa potra', inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, agricole, mobiliari o immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione e la concessione di agenzie e rappresentanze, la prestazione di garanzie reali e personali, in specie fidejussioni, per obbligazioni contratte da terzi, nonche' acquistare e vendere in qualsiasi forma brevetti, licenze e procedimenti di fabbricazione, e beni mobili registrati e beni immobili, acquistare, vendere, affittare aziende o rami d'aziende con oggetto connesso al proprio, e compiere tutte le operazioni che siano reputate dall'organo amministrativo necessarie od utili e funzionalmente connesse con l'oggetto sociale. La societa' potra' inoltre assumere e concedere rappresentanze ed assumere direttamente o indirettamente la gestione di aziende operanti nel proprio settore, anche in base a contratti di affittanza o similari. Potra' pure richiedere finanziamenti, mutui chirografari ed ipotecari, anticipazioni ed aperture di credito a banche, societa' finanziarie ed istituti di credito speciale, concedere fideiussioni e garanzie reali, partecipare a consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese ed assumere, direttamente o indirettamente, cointeressenze, quote e partecipazioni, in altre societa' ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio o che svolgano attivita' comunque complementare o integrativa di quella sociale. Tutte queste attivita' potranno essere svolte con il parere favorevole di tutti i soci. In ogni caso la societa' non potra' esercitare attivita' rimesse all'esercizio di professioni tutelate o che siano comunque riservate ex lege 23 novembre 1939 n. 1815. Sono tassativamente escluse: - la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni; - l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal ministro del tesoro con decreto 17 settembre 1991, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 227; - l'attivita' di intermediario immobiliare, ex lege n. 39 del 3 febbraio 1989.
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