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La societa' ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale di dottore commercialista, cosi' come regolamentata nel sistema ordinistico vigente. All'uopo la societa' recepisce integralmente la disciplina dettata in materia dall'articolo 10 della legge 12. 11. 2011 n. 183, come modificata dall'art. 9 bis del d. L. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, e dal regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui al d. M. 8. 2. 2013 n. 34, e pertanto: - essa consente l'ammissione in qualita' di soci dei soli professioniti iscritti all'ordine dei dottori commercialisti, nonche' dei cittadini degli stati membri dell'unione europea, purche' in possesso del titolo di studio abilitante e, fermo restando il divieto per i non professionisti di svolgere attivita' professionale, altresi' di soggetti non professionisti unicamente per prestazioni tecniche o per attivita' di investimento; - che in ogni caso i soci professionisti, per numero e per partecipazione al capitale sociale, devono avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, e che il venir meno di detta condizione costituisce causa di scioglimento della societa' con conseguente cancellazione della stessa dall'ordine professionale presso il quale la societa' risultera' iscritta. In particolare la societa' si atterra' alle disposizioni portate dagli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del citato regolamento di cui al d. M. N 34/2013 in ordine rispettivamente al conferimento dell'incarico professionale, agli obblighi di informazione della clientela, all'esecuzione dell'incarico professionale, all'incompatibilita' sulla partecipazione del socio a piu' societa' professionali, all'iscrizione nel registro delle imprese, all'iscrizione all'albo professionale, alla cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito, ed al regime disciplinare della societa'; normativa che deve intendersi qui riprodotta e trasfusa, costituendo parte integrante del presente atto costitutivo. La societa' potra' infine compiere attivita' strettamente strumentali e funzionali all'esercizio dell'attivita' ordinistica prescelta, quali il procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attivita' e, quindi, contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di finanziamento, nonche' acquisire e gestire i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attivita' professionale dei soci.
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