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La cooperativa, con riferimento ed in conformita' allo scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei soci, ha per oggetto: 1) ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge n. 381/91,l'organizzazione e la gestione di servizi educativi e socio-sanitari; piu' precisamente la sua attivita' comprende la progettazione e la realizzazione di servizi e attivita': - di accompagnamento e consulenza psico/pedagogica e orientamento delle persone e dei gruppi nelle diverse fasi di transizione della propria storia personale, in contesti formali e informali; - educative, formative e di animazione rivolte alle diverse fasce d'eta'; - di animazione sociale, lavoro di comunita' e sensibilizzazione della cittadinanza; - di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; - di assistenza domiciliare e progetti educativi individualizzati a favore di persone svantaggiate, minori e famiglie fragili, persone con disabilita', anziani,persone con dipendenze; - di gestione di strutture e progetti di housing sociale; - di promozione del volontariato giovanile, di scambio interculturale, di promozione della legalita' e di altre attivita' nell'ambito delle politiche giovanili; - di promozione e sviluppo di azioni di cittadinanza attiva e di educazione alla mondialita'; - di mediazione linguistica e interculturale e di integrazione sociale degli stranieri; - di laboratori artistici e creativi finalizzati all'integrazione di persone svantaggiate; - di formazione per lo sviluppo e potenziamento delle risorse (empowerment)individuali,di gruppo e delle organizzazioni; - di formazione professionale nei settori dei servizi sociali; - di mediazione in contesti sociali ed organizzazioni; - di progettazione sociale e formativa; - di coordinamento e gestione di progetti e interventi sociali; - di ricerca e sperimentazione in ambito sociale e pedagogico; - di monitoraggio e valutazione di progetti e interventi coerenti con l'oggetto sociale. 2) ai sensi dell'art. 1, lett. B), della legge 381/91 lo svolgimento di attivita' diverse - commerciali, industriali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, legge 381/91, come modificato dall'articolo 1, comma 1, legge n. 193/2000, ed eventuali modifiche posteriori al presente statuto. I lavoratori svantaggiati, costituiscono almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa impegnati nelle attivita' di cui alla lettera b dell'art. 1 della legge 381/91 e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci della cooperativa ai sensi della legge 381/91. In relazione a cio' la cooperativa puo', in via esemplificativa, gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, direttamente ovvero in subappalto, le elencate attivita': - di consulenza giuridico, fiscale, gestionale, progettuale, di fund raising e marketing sociale agli enti pubblici e del privato sociale organizzato (terzo settore e imprese sociali di cui al d. Lgs. 155/2006 e successive modificazioni); - di sviluppo e distribuzione di prodotti informatici e consulenza informatica rivolta al terzo settore e alle imprese sociali; - di archiviazione e data entry anche con mezzi elettronici; - di amministrazione e contabilita'; - di segreteria, centralino e ricevimento per conto terzi; - di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004,n. 308, recante delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attivita', esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; - di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - di turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001,n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo; - di promozione e gestione delle attivita' di gruppi di acquisto solidali (g. A. S. ) di cui all'art. 1, commi 266, 267 e 268 legge 24 dicembre 2007, n. 244; - di gestione di immobili di proprieta' sociale nonche' di singoli immobili di proprieta' di terzi nei limiti previsti dall'art. 3, comma 4 del d. Lgs. 16 febbraio 1996 n. 104, con esclusione pertanto dell'esercizio di attivita' di amministrazione di condomini e di funzioni gestorie societarie a persone giuridiche. La cooperativa, per il perseguimento dei propri scopi, potra' inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalita' e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalita' statutarie, costituire enti giuridici strumentali, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale. La cooperativa, nello specifico dei rapporti di rete, nella realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo, potra' collaborare con imprese, societa' o altri enti del privato sociale organizzato, operativi e autonomi sotto il profilo giuridico e fiscale. La cooperativa potra' svolgere qualunque attivita' connessa o affine agli scopi sopra citati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di legge) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Essa potra', altresi', assumere in via non prevalente, interessenze e partecipazioni,sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. Sempre per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa puo' accettare donazioni,lasciti, elargizioni e contributi da privati, enti pubblici, enti privati,fondazioni e associazioni. La cooperativa puo' aderire a consorzi, ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile e ad organismi di rappresentanza del mondo cooperativo. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico, e attivita' comunque vietate. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Parole chiaveStudiouno Società Cooperativa Sociale opera nel settore Servizi alle famiglie, specializzandosi in Servizi sanitari e di assistenza sociale. L'attività principale è classificata con codice ATECO 88.99.00: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
Studiouno Società Cooperativa Sociale opera anche con i nomi: "STUDIOUNO", "SOCIETA STUDIOUNO", "COOPERATIVA STUDIOUNO", "SOCIETA COOPERATIVA STUDIOUNO" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE STUDIOUNO".
Secondo la classificazione europea delle imprese, Studiouno Società Cooperativa Sociale rientra nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.