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La societa' cooperativa ha lo scopo preminente di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi del 1 comma lettera b) dell'articolo 1 e dell'articolo 4 della legge dell' 8 novembre 1991 n. 381. In questo quadro, la societa' cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualita' senza finalita' speculative, si propone di ottenere per i soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In particolare, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, la societa' cooperativa, secondo i principi mutualistici e senza fini di lucro, persegue lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonche' di predisporre e gestire servizi utili all'agricoltura. A tal fine, nel rispetto delle normative vigenti in materia, previe le eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a particolari soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle medesime, con esclusione di ogni attivita' per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi professionali o ruoli o per la quale e' vietato lo svolgimento in forma societaria, la cooperativa si propone di effettuare le seguenti attivita': a. Trasformare, trasportare, acquistare e vendere con ogni mezzo, compreso il commercio elettronico, fertilizzanti, antiparassitari, medicinali, sementi, mangimi, attrezzi, prodotti agricoli ed agroalimentari, e alimentari in genere, macchine ed attrezzature agricole e non agricole, di giardinaggio e zootecniche tutte, nonche'' i loro ricambi e parti, carburanti agricoli, di riscaldamento e di autotrazione, combustibili e lubrificanti ed in genere tutto cio' che puo' essere utile al settore agricolo ed agroalimentare; b. Eseguire e agevolare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, agro alimentari, animali vivi e carni macellate; c. Provvedere alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari; d. Esercitare le attivita' di servizi di giardinaggio e gestione del verde, pubblico e privato, in genere; e. Cedere in locazione e in noleggio macchine ed attrezzature per l'esercizio delle attivita' agricole e di giardinaggio; f. Operare, direttamente o indirettamente, nel campo della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione finalizzate al miglioramento ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, anche promuovendo e/o partecipando ad iniziative volte al miglioramento e/o accrescimento delle capacita' e conoscenze professionali degli agricoltori; g. Realizzare, acquistare e vendere impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; h. Partecipare e aderire ad enti, societa', consorzi ed associazioni i cui scopi interessino l'attivita' della societa' cooperativa o che esercitino funzioni strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale della medesima, promuovendone altresi' la costituzione e la collaborazione per il perseguimento di finalita' di interesse per gli imprenditori del settore agricolo ed agroalimentare; i. Assumere mandati di agenzia di assicurazione in rami direttamente collegati all'esercizio dell'attivita' agricola; l. Ricevere e conferire mandati di agenzia, di commissione e distribuzione di beni e servizi di interesse per l'agricoltura; m. Attuare iniziative di difesa attiva e passiva delle produzione agricole e zootecniche, di trasformazione delle colture secondo principi ecosostenibili, lotta biologica, integrata etc; n. Organizzare e fornire agli imprenditori del settore agricolo ed agroalimentare tutti i servizi di interesse per le loro imprese, ivi compresi la formazione e l'assistenza tecnica e l'attivita' di consulenza, che, a titolo meramente esemplificativo, potranno consistere in: servizi di macchine agricole; approvvigionamento di bestiame, anche selezionato; consulenze e fornitura di mezzi tecnici necessari per la conduzione delle aziende agricole; consulenze sui finanziamenti regionali e comunitari, etc. ; o. Fornire prestazioni, da eseguire sia con gestione diretta che con appalto per conto terzi, sia in sede fissa che ambulante, inerenti ai servizi di: officine meccaniche di montaggio; manutenzione e riparazioni di macchine ed attrezzature, siano esse agricole, industriali, di giardinaggio e zootecniche, avente ad oggetto ogni genere di intervento necessario con riferimenti ai seguenti settori: meccanico, motoristico, elettrauto, carrozzeria, gommista e soccorso con carro attrezzi e pianali; p. Promuovere le "organizzazioni di produttori" (nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali) nei settori agricoli per i quali andra' a chiedere il riconoscimento; emanare regolamenti e disciplinari vincolanti per i soci e curarne l'attuazione; al fine di conseguire la effettiva concentrazione della produzione dei soci aderenti alla "o. P. ", provvedere direttamente o in nome e per conto degli stessi, alla immissione sul mercato delle produzioni sociali nel rispetto delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie adempiendo a tutti gli obblighi, compresi quelli a carico dei soci; mettere a disposizione degli aderenti alla "op" i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione ed il trasporto dei prodotti e garantire altresi' una gestione commerciale, contabile e di bilancio, adeguata alle finalita' istituzionali. Q. Promuovere proprie linee di prodotti biologici, programmi di rintracciabilita', accordi interprofessionali, marchi di qualita' dei prodotti, curandone l'iscrizione a tutela e promozione nel quadro degli orientamenti generali dell'economia regionale, nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell'unione europea. La societa' cooperativa potra', inoltre, partecipare ad appalti, sia pubblici che privati, per il raggiungimento degli scopi sociali e per le attivita' sopra specificate o ad esse similari. I. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale, la societa' cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammortamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 1992. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la societa' cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci. La societa' cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Nei limiti e con le modalita' previsti dalla normativa vigente, la societa' cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci, per la raccolta di prestiti, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. Ii. La societa' cooperativa potra' aderire, ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, ad un gruppo cooperativo paritetico. La societa' cooperativa potra' inoltre svolgere qualsiasi altra attivita' connessa o affine a quelle sopra indicate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare utili o necessari alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Per la sola indicazione esemplificativa: a. Potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in societa' ed altri enti, economici e non, aderire ad associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove cio' si reputera' conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalita' statutarie; b. Potra' concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui essa aderisce, nonche' a favore di altre societa' cooperative; c. Potra' emettere strumenti finanziari con delibera dell'assemblea ai sensi e nei limiti dell'art. 2526 del codice civile, remunerati, in ogni caso, in misura non superiore a quanto stabilito dall'art. 2514, comma 1 , lettera b), del codice civile.
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