Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto la realizzazione di idonee strutture commerciali, capaci di sviluppare, razionalizzare e ammodernare l'attivita' di distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari in genere. La societa' potra' realizzare o contribuire a realizzare strutture e relativi servizi connessi all'attivita' sopra indicata, costruendo e acquisendo, anche in locazione finanziaria, fabbricati da destinare al magazzinaggio, alla conservazione, alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti alimentari e non alimentari. Essa potra' compiere, in via non principale e non nei confronti del pubblico, ogni operazione commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni ed interessenze in altre societa' ed imprese, comprese societa' cooperative e consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio. Sono espressamente escluse le attivita' professionali tutelate dalla legge 25 novembre 1939 numero 1815. E' espressamente esclusa inoltre l'attivita' di raccolta di risparmio, l'esercizio del credito di cui al regio decreto legge 12 marzo 1936 numero 375, l'esercizio delle attivita' di assicurazioni di cui al decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1959 n. 449; l'attivita' fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940 n. 531 nonche' l'attivita' di intermediazione in campo immobiliare come prescritto dall'art. 5 della legge 3 febbraio 1989 n. 39 ed in campo mobiliare come previsto dalla legge 2. 1. 91 n. 1 nonche' in genere ogni altra attivita' vietata dalla presente e futura legislazione. La societa' potra' altresi' compiere qualunque altra operazione commerciale od immobiliare che sara' ritenuta dall'organo amministrativo utile per il conseguimento degli scopi sociali ed assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa' con oggetto affine al proprio, salvo quanto escluso dall'art. 12 delle legge 23. 3. 1983 n. 77. La societa' potra' inoltre garantire debiti di terzi, anche societa', nei modi che saranno ritenuti piu' opportuni: fidejussioni, avalli, coobbligazioni, garanzie reali ecc. . . Il tutto nel pieno rispetto del disposto del d. L. 1. 9. 93 n. 385 e norme integrative con particolare riguardo al decreto del ministero del tesoro in data 6 luglio 1994, e con esclusione dello svolgimento di qualunque attivita' finanziaria nei confronti del pubblico.
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