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La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' caratteristica anche con terzi non soci. Nello svolgimento delle attivita' condotte senza scopo di lucro, nello spirito dello scopo mutualistico previsto dall'articolo 2512 codice civile, la cooperativa persegue la finalita' di ricercare e garantire opportunita' di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato nell'ambito delle prestazioni di servizi cui e' dedicata l'attivita' della cooperativa. Gli scambi con i soci dovranno essere prevalenti rispetto agli scambi con i terzi alla luce dei parametri di cui all'art. 2513 codice civile. L'attivita' mutualistica si svolgera' secondo le seguenti regole: ciascun socio prestera' la propria attivita' secondo le proprie capacita' e disponibilita'; i ristorni ai soci andranno effettuati proporzionalmente alla quantita' e qualita' degli scambi mutualistici secondo i seguenti criteri di ripartizione: in proporzione all'attivita' svolta. Articolo 8) - oggetto sociale. La societa', al fine di conseguire il proprio scopo e nel rispetto delle leggi vigenti, ha per oggetto le seguenti attivita': 1) svolgere attivita' di trasporto in conto proprio e di terzi, lavori di facchinaggio manuale e meccanizzato, logistica integrata e distributiva, servizi di vigilanza e trasporto valori, pulizie di uffici, ospedali, condomini, negozi, abitazioni civili e pulizie industriali, derattizzazioni e disinfestazioni in qualsiasi ambiente, attivita' di servizi inerenti l'impatto ambientale ed affini, imballaggio e movimenti di deposito e custodia, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi, urbani e industriali, giardinaggio, manovalanza in genere; 2) organizzare corsi di formazione, istruzione e perfezionamento professionale, organizzare convegni ed eventi; elaborazione dei flussi aziendali ed ottimizzazione dei processi interni ed esterni tramite l'utilizzo di supporti correlati al settore dell'informatica; 3) l'assistenza specialistica in ambito dell'information & communication technology (tecnologia dell'informazione e della comunicazione) con particolare riferimento allo sviluppo applicativo e all'assistenza sistematica. Al fine di raggiungere l'oggetto sociale la societa' potra' altresi': a) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all' ammodernamento aziendale; b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) compiere tutte le operazioni finanziarie ritenute necessarie con istituti di credito, banche, finanziarie pubbliche e private; d) richiedere ed utilizzare le provvidenze della unione europea, dello stato, delle regioni e degli altri enti locali, nonche' i finanziamenti ed i contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati interessati allo scopo della cooperativa; e) acquistare, costruire, affittare strutture mobiliari ed immobiliari necessarie per l' espletamento della propria attivita' compreso le attrezzature occorrenti. La cooperativa, nei limiti di legge, potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili, ad esclusivo giudizio dell' organo amministrativo, alla realizzazione degli scopi sociali, inclusi tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare industriale e finanziaria, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' aventi oggetto affine od analogo al proprio. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea.
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