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La cooperativa per raggiungere lo scopo mutualistico puo' esercitare, sia direttamente che attraverso gli organismi consortili dei quali la societa' faccia eventualmente parte, per conto proprio o di terzi, le seguenti attivita': 1) il facchinaggio (anche con l'ausilio di mezzi meccanici) e la gestione di magazzini, preliminare, complementare, accessoria e connessa al facchinaggio (approvvigionamento dei materiali, programmazione della produzione, gestione delle scorte, movimentazione interna, magazzinaggio e trasporti); 2) la pulizia (di locali civili, commerciali, industriali); 3) lo studio e la definizione di soluzioni di problemi logistici relativi alle modalita' di distribuzione (imballaggio, accorpamento in unita' di carico, trasportabilita'); 4) l'autotrasporto di merci per conto di terzi; 5) la costituzione di centri per la distribuzione e lo stoccaggio di merci, prodotti ecc. ; 6) la partecipazione ad appalti pubblici e privati, nonche' la stipulazione di contratti di affitto di aziende esercenti attivita' affini o complementari a quelle esercitate dalla cooperativa stessa; 7) ogni altra attivita' prevista dal d. P. R. 30 aprile 1970, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni. Per il conseguimento dell'oggetto sociale (e quindi in via strumentale e non prevalente) la societa' puo' inoltre compiere, entro i limiti e secondo le modalita' di legge (e comunque non nei confronti del pubblico), ogni operazione (mobiliare od immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria), comprese la prestazione di garanzie (reali o personali) anche per debiti di terzi e la partecipazione o la cointeressenza in altre societa' di qualsiasi tipo. Puo', quindi, a titolo esemplificativo: - stipulare contratti di mutuo, di apertura di credito in conto corrente, di finanziamento ed in genere contratti bancari, salvo il divieto di concedere prestiti a favore di soci; prestare garanzie reali o personali, anche per debiti di terzi (con esclusione degli amministratori, a norma dell'art. 2626 cod. Civ. ); - acquistare titoli di stato, azioni, obbligazioni e quote di partecipazione sociale, partecipare a consorzi tra imprenditori o a consorzi con scopi urbanistico-edilizi, concludere contratti di associazione in partecipazione, di cointeressenza, di joint-venture o associazione temporanea di imprese con altre societa' ed in genere con altre imprese, enti o organizzazioni di qualsiasi tipo; - compiere in genere qualsiasi atto o svolgere qualsiasi attivita', ad eccezione degli atti e delle attivita' riservati dalle leggi citate o da altre disposizioni di legge a soggetti in possesso di particolari requisiti che la societa' non possiede; - assumere concordati fallimentari. La societa' potra' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, a norma della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, il tutto con fine mutualistico e senza scopo speculativo. La societa' potra' ricevere finanziamenti da parte dei soci, per il perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della normativa vigente.
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