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La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attivita' senza fini di speculazione privata. Essa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del codice civile svolgendo la propria attivita' in via prevalente in favore dei soci utenti dei beni o fruitori dei servizi prestati dalla cooperativa. La cooperativa puo' svolgere l'attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, case di abitazione per i soci alle migliori condizioni economiche nonche' continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici. La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per cio' stesso la cooperativa puo' aderire alle associazioni nazionali delle cooperative ed ai loro organismi periferici. Su deliberazione dell'organo amministrativo potra' aderire anche ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. In conformita' agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale e': - costruire sia direttamente, in economia, sia concedendo cottimi ed appalti, abitazioni ovvero anche acquistarle gia' costruite o in corso di costruzione o da restaurare e ristrutturare, per assegnarle ai soci o in proprieta' od a riscatto con patto di futura vendita od anche in semplice locazione, il tutto anche avvalendosi delle leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica, di ripresa e di incremento delle costruzioni edilizie; - concorrere, per i soci che ne avranno diritto, alla costruzione ed assegnazione degli alloggi per lavoratori; in particolare avvalendosi della legge 14. 2. 1963 n. 60, delle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni e di tutte le altre vigenti in materia edilizia economica e popolare; - provvedere, nei modi stabiliti dal regolamento, appositamente predisposto, all'amministrazione condominiale degli edifici costruiti o acquistati nonche' all'amministrazione della comunione costituita dalle cose comuni a piu' edifici facenti parte di un medesimo comprensorio sociale. Per la costruzione delle abitazioni da assegnarsi ai soci la cooperativa si avvarra', a seconda delle categorie dei soci assegnatari, sia del credito previsto dalle leggi vigenti in misura di edilizia popolare ed economica, di ripresa ed incremento delle costruzioni edilizie e di alloggi per lavoratori, che del credito ordinario. Pertanto ove la cooperativa non possa godere delle agevolazioni concesse per l'edilizia economica e popolare, potra' realizzare l'oggetto sociale indipendentemente dalle leggi vigenti per dette costruzioni; - attivita' di facchinaggio, carico e scarico e manovalanza in genere, ivi compresi i traslochi e le pulizie; - qualsiasi attivita' di trasporto merci o cose, effettuata con automezzi propri o di terzi, per conto proprio o di terzi; - l'esercizio del trasporto, piu' in generale, inerente le merci, compresa la loro movimentazione, carico-scarico, il facchinaggio ed attivita' complementari (tra cui a titolo esemplificativo, l'insacco, la pesatura, la legatura, l'accatastamento e il disaccatastamento, la pressatura, la selezione e la cernita), le attivita' di raccolta, di magazzino, smistamento e distribuzione, e di quanto altro complementare ed ausiliario allo spostamento e mobilita' delle stesse; - attivita' di deposito e stoccaggio; - attivita' di logistica specializzata nell'assemblaggio, confezionamento e facchinaggio; - attivita' di trasporto di persone, sia nazionale che internazionale; - gestione di autorimesse e/o officine meccaniche per il rimessaggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto impiegati nonche' di mezzi di terzi. Ad integrazione del suo primario scopo mutualistico la cooperativa potra', altresi', provvedere all'assistenza sanitaria, culturale e ricreativa a favore dei soci e delle loro famiglie mediante costruzione, istituzione e gestione di ambulatori, colonie, case di riposo, asili nidi, ricreatori, lavanderie, sale di ritrovo, di divertimento e di spettacolo, scuole e biblioteche popolari, palestre e campi sportivi e l'organizzazione di attivita' turistiche. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa - quale attivita' complementare e non prevalente - potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre societa', enti od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, l'adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori. La cooperativa puo' ricevere finanziamenti a qualsiasi titolo da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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