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Scopo - oggetto art. 3 (scopo mutualistico) 3. 1 la cooperativa, conformemente alla legge 381/91 e successive modificazioni, non ha scopo di lucro ed e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita'. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire e' quello dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso attivita' produttive nelle quali realizzare l integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate di cui alla lettera b) dell art. 1 della legge 381/91, in attivita' diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) anche tramite stages aziendali in collaborazione con enti locali, associazioni di categoria, sindacati e istituti professionali, attuando in forma mutualistica e senza fini speculativi, l autogestione dell impresa che ne e' oggetto, dando continuita' lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche sociali e professionali. La cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. Per il raggiungimento dello scopo sociale potra' partecipare ad altri enti cooperativi, associazioni, societa', consorzi od organizzazioni varie tendenti a facilitare la concessione di crediti bancari a condizioni agevolate. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche. 3. 2 la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo, grazie all apporto dei soci lavoratori, l autogestione responsabile dell impresa. 3. 3 nello svolgimento dell attivita' produttiva la cooperativa impiega principalmente ma non esclusivamente i soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. La cooperativa puo' comunque avvalersi del contributo lavorativo di lavoratori non soci. 3. 4 i criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall assemblea dei soci secondo quanto previsto dall articolo 29 comma 4 del presente statuto. 3. 5 la cooperativa potra' inoltre compiere, nel rispetto degli inderogabili limiti di legge tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si potra' avvalere di tutte le agevolazioni e provvidenze stabilite dalle leggi. Potra' inoltre dare adesione ad enti ed organismi economici consortili. Art. 4 (oggetto sociale) 4. 1 la cooperativa si propone, in via prioritaria ma non esclusiva anche ai sensi dell articolo 2520 comma 2, di offrire nell interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori e anziani, giovani in condizioni di disagio sociale e quanti altri possono essere riconosciuti dalla societa' come persone in stato di emarginazione. 4. 2 considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita dalle norme del presente atto costitutivo, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto la gestione di impianti per la produzione e commercializzazione di: pane di ogni genere e specie, sia di tipo normale sia di tipo speciale; grissini, sia di tipo normale sia di tipo speciale; prodotti dolci da forno e di pasticceria, sia fresca sia secca, di qualunque genere e tipo, ivi compresi paste, cornetti, brioches, focacce, torte, ciambelle e biscotti; prodotti di rosticceria; pasta fresca; confetture e marmellate; l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione volti ad avviare i soggetti svantaggiati alle attivita' sopra indicate; la fornitura a qualsiasi ente pubblico e privato ossia a qualsiasi altro soggetto di qualunque natura giuridica, non escluse le persone fisiche, di qualsiasi tipo di bene prodotto dalla societa'. La societa' potra' inoltre compiere, nei limiti consentiti dalla legge, qualsiasi tipo di operazione industriale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale che sia ritenuta necessaria od utile dall amministrazione per il raggiungimento dell oggetto sociale. A tal fine potra', anche assumere partecipazioni in altre societa' aventi analogo oggetto e/o che sia affine o complementare al proprio. La societa' si propone anche di realizzare nuove iniziative produttive nel territorio del mezzogiorno d italia, favorendo, non in via esclusiva, l inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati, e/o diversamente abili, e pertanto per essa, si richiedono tutte le agevolazioni di natura fiscale, finanziarie e contributive, cosi' come previste dalla normativa vigente e futura; sia a livello locale sia a livello comunitario.
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