Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa ha come oggetto esclusivo le attivita' di cui all'art. 2135 c. C. E in particolare: a) - il coordinamento e la gestione del servizio di spremitura delle olive nel rispetto della volonta' di chi intende commercializzare in proprio il prodotto, ivi incluso l'eventuale confezionamento; b) - la trasformazione diretta delle olive conferite, la commercializzazione dell'olio derivato e dei sottoprodotti; c) - l'assistenza tecnico/agronomica per il miglioramento delle tecniche colturali dell'ulivo anche mediante selezione delle migliori e piu' adatte varieta'; d) - la commercializzazione di altri prodotti agricoli che fossero conferiti dai soci in base ai programmi deliberati dagli organi sociali della cooperativa; e) - la crescita professionale e culturale dei soci anche attraverso l'organizzazione di corsi specifici; f) - l'adesione ad organismi che rendano piu' efficace l'azione della cooperativa attuando altresi' quanto previsto dalle norme vigenti affinche' il rapporto del socio con la cooperativa costituisca accordo di filiera. La societa', in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, (con esclusione di qualsiasi attivita' svolta nei confronti del pubblico), necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Sempre in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata alla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle norme di legge. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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