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4. 1 - la societa', sia in italia che all'estero, ha per oggetto le seguenti attivita': - l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la locazione e la gestione dei beni immobili, compresi i terreni agricoli, l'urbanizzazione e la lottizzazione di aree, gli interventi di restauro, ristrutturazione, recupero, risanamento e utilizzazione edificatoria del patrimonio edilizio, nonche' ogni attivita' edilizia in genere, per la successiva rivendita o gestione diretta tramite locazione, fermo rimanendo che resta preclusa l'attivita' di intermediazione e con esclusione delle competenze proprie delle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966; 4. 2 - la societa' puo' altresi' compiere tutti gli atti, purche' accessori e strumentali, occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e cosi' fra l'altro: - fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di' finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - partecipare a consorzi. Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la societa', in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, puo': concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi; assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni o interessenze in societa' italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 4. 3 - l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilita' illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze di cui al successivo articolo 16; 4. 4 - sono tassativamente escluse l'attivita' professionale riservata ai sensi della legge 1815/1939, l'esercizio in via professionale delle attivita' di cui all'articolo 1 della legge 1/1991, la sollecitazione al pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 216/74, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 197/91, l'esercizio in misura prevalente o nei confronti del pubblico delle attivita' previste dagli articoli 106 e 113 del decreto legislativo primo settembre 1993 n. 385, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario e in genere l'attivita' riservata dalla legge alle societa' di intermediazione mobiliare e alle finanziarie. 4. 5 - l' attivita' deve essere svolta nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.
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