Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Il consorzio non ha scopo di lucro. Il consorzio e' istituito per disciplinare congiuntamente le attivita' previste dal regolamento reach per le sostanze: - acido tartarico (n. Ec 201-766-0, n. Cas 87-69-4) - tartrato di sodio e potassio (n. Ec 206-156-8, n. Cas 304-59-6) - tartrato acido di potassio (n. Ec 212-769-1, n. Cas 868-14-4) - tartrato neutro di potassio (n. Ec 213-067-8, n. Cas 921-53-9) - tartrato di calcio (n. Ec 221-621-5, n. Cas 3164-34-9) (d'ora innanzi collettivamente "sostanze tartariche") e adempiere a quanto richiesto dall'echa con le decisioni del 24 giugno 2021 (decisioni echa) di cui in premessa sub b e allegato a al presente contratto. All'uopo le parti si obbligano in buona fede a collaborare tra di loro al fine di adempiere allo scopo del consorzio ed in particolare, a mero titolo esemplificativo, a: - porre in essere tutte le azioni necessarie o opportune al fine di adempiere allo scopo del presente consorzio; - rappresentare i membri del consorzio nei rapporti con echa e con tutte le autorita' e uffici che potranno essere coinvolti per il raggiugimento dello scopo del presente consorzio; - supportare i consorziati nell'agire in osservanza delle disposizioni regolatorie relative alle sostanze tartariche; - incaricare professionisti, consulenti e laboratori di saggio necessari o opportuni per il raggiungimento dello scopo consortile; - gestire le relazioni con soggetti che volessero accedere ai dati derivanti dagli studi che verranno posti in essere nelle scopo del presente consorzio, previa licenza da parte dei rispettivi titolari dei dati; - agire nell'interesse dei consorziati al fine di facilitare la piena aderenza dei fabbricanti, degli importatori, dei rappresentanti esclusivi e degli utilizzatori a valle delle sostanze tartariche alle disposizioni del regolamento reach; - agire nell'interesse dei consorziati nei confronti di tutti i registranti non membri del presente consorzio che sono obbligati ad adempiere alle prescrizioni delle decisioni echa al fine di dare esecuzione alle medesime ai sensi e secondo le procedure del regolamento reach qualora i terzi registranti obbligati all'adempimento risultino inadempienti. Resta fermo che ogni consorziato e' l'unico responsabile nell'adempimento delle proprie obbligazioni individuali in conformita' al regolamento reach.
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