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La cooperativa sociale, senza finalita' speculative, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e della legge regione puglia 1? settembre 1993 n. 21, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attivita' coordinate diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa sociale, quindi, ha per oggetto le seguenti attivita': - servizi di pulizia in locali, abitazioni, uffici sia di enti pubblici che privati; - la gestione e la manutenzione del verde sia pubblico che privato; - piccoli lavori di manutenzione, interni ed esterni, di edifici sia di enti pubblici che privati, compresi lavori di tinteggiatura; - lavori di sgombero di magazzini, soffitte, cantine e parcheggi in genere; - lavori e servizi di affissione in genere e volantinaggio; - gestione, guardiania e pulizia di bagni pubblici, asili nido comunali e cappelle cimiteriali; - gestione e manutenzione della segnaletica stradale e pulizia griglie stradali; - raccolta differenziata porta a porta di rifiuti solidi urbani; - rimessaggio, ormeggio, deposito, custodia ed eventuale manutenzione di veicoli o natanti da diporto di uso stagionale, in luogo sorvegliato e appositamente attrezzato; - servizi consegna a domicilio di plichi, pacchi e documenti in genere; - servizio di reception e call-center e servizio di camerieri in genere presso strutture ricettive; - servizi di parcheggi privati e pubblici, servizio navetta e trasporto/bus per scuole; - facchinaggio in genere anche con l'ausilio di mezzi meccanici; - gestione di magazzini preliminare, complementare accessoria e connessa al facchinaggio; - gestione di mense aziendali e punti di ristoro con la somministrazione di alimenti e bevande, in appalto e/o convenzione, per conto di enti pubblici e privati. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa potra' compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonche' assumere partecipazioni e cointeressenze in altre societa', imprese, enti o consorzi, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. Tutte le suindicate attivita' vanno svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e previo rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni. Inoltre, ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attivita' riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche attivita' in forza di particolari disposizioni di legge, la societa' dovra' demandarne in ogni caso la esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilita'. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attivita' che sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti, autorizzazioni o abilitazioni non posseduti dalla cooperativa. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del cod. Civ.
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