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La cooperativa, quale impresa sociale, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale consistenti in: a) promuovere la diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica, artistica e folkloristica quale strumento di crescita civile, di coesione sociale e di partecipazione attiva delle comunita' locali, favorendo l'accesso alla fruizione culturale da parte della piu' ampia platea possibile di cittadini, con specifica attenzione alle fasce della popolazione a rischio di esclusione sociale e culturale; b) valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio attraverso la produzione, l'organizzazione e la gestione di spettacoli dal vivo, rassegne, laboratori e percorsi formativi, contribuendo alla salvaguardia e alla trasmissione delle tradizioni artistiche e culturali alle nuove generazioni; c) promuovere l'educazione e la formazione artistica e culturale, in collaborazione con istituzioni scolastiche ed enti pubblici, quale veicolo di inclusione sociale, sviluppo delle competenze trasversali e contrasto alla poverta' educativa, dalle scuole dell'infanzia agli istituti di istruzione superiore; d) favorire l'inserimento lavorativo stabile e qualificato dei soci lavoratori nel settore dello spettacolo, della cultura e delle attivita' artistiche, contribuendo alla creazione di occupazione dignitosa e professionalizzante in un comparto caratterizzato da elevata precarieta'; e) sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunita' territoriali di riferimento attraverso la gestione di spazi culturali, teatri, sale polivalenti e luoghi deputati ad eventi, quali presidi di aggregazione sociale e di rigenerazione urbana e culturale. La cooperativa opera nel rispetto dei principi di assenza dello scopo di lucro soggettivo, ai sensi dell'articolo 3 del d. Lgs. N. 112/2017, destinando gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o all'incremento del patrimonio, secondo le modalita' e i limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto. La scopo mutualistico e' quello di perseguire l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. E' ammessa, secondo le modalita' indicate in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, la prestazione di attivita' di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attivita' d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non puo' essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attivita' di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. Le prestazioni di attivita' di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi a quanto riportato nel precedente capoverso. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa svolge la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Considerato lo scopo mutualistico della societa' e le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite, come definiti ai sensi del precedente articolo, la cooperativa esercita, in via stabile e principale ed ai sensi dell'articolo 2 del d. Lgs. N. 112/17, le seguenti attivita' d'impresa di interesse generale: 1. Organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di ogni genere e tipo ed in particolare: 2. Produrre e mettere in scena, spettacoli teatrali, di vario genere (prosa, musical, teatro ragazzi), incluse costruzione di scene, confezione e manutenzione di costumi, organizzazione tourne'e'; 3. L'organizzazione, la produzione e la realizzazione di concerti musicali e corali per banda ed orchestra, di spettacoli teatrali e radiotelevisivi, cinematografici, lirici e di ogni altra attivita' connessa con lo spettacolo, la musica, il folklore, la propaganda e la pubblicita', sia per conto proprio che di terzi, anche in collaborazione e coproduzione con altre cooperative, societa', associazioni, enti, teatri, cinematografi, istituzioni ed organismi vari sia italiani che esteri; 4. Gestire teatri, sale polivalenti, sale cinematografiche e luoghi in genere deputati ad eventi culturali; 5. Gestione di immobili destinati ad attivita' dello spettacolo, culturali ricreative e sportive; 6. La gestione di esercizi pubblici presso i locali di cui sopra in occasione di spettacoli e altre manifestazioni organizzate dalla societa'; 7. La fornitura di servizi accessori allo spettacolo da vivo quali: service tecnico, materiale audio/luci, personale tecnico specializzato, servizio di guardiania e maschere, guardaroba, riordino, pulizie, biglietteria, personale artistico 8. L'organizzazione di laboratori teatrali in collaborazione con enti pubblici e scuole con lo scopo di promuovere la cultura ed accrescere il patrimonio culturale dalle scuole materne agli istituti superiori 9. L'organizzazione di rassegne teatrali e cinematografiche nello specifico: ingaggiare compagnie teatrali, fornire loro supporto tecnico e logistico, organizzare il servizio di biglietteria e prenotazione, la richiesta di permessi, i rapporti con societa' concessionarie di diritti e siae. 10. La produzione e la realizzazione di supporti audiovisivi per la diffusione dei concerti e degli spettacoli di cui alla precedente lettera a) del presente articolo; 11. La promozione e l'istituzione di corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale in materia teatrale, cinematografica, musicale, folkloristica ed artistica; le attivita' di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 3 del d. Lgs. 112/2017 e s. M. I. . Il consiglio di amministrazione documenta il carattere principale dell'attivita' d'impresa di interesse generale nel bilancio sociale. La cooperativa potra' svolgere, sempre nei limiti di cui all'art. 2 comma 3 d. Lgs112/2017, qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3 comma secondo lett. F) del d. Lgs. N. 112/17. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 90.01.01 indica: Attività nel campo della recitazione.