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Art. 4 - scopo mutualistico la societa' cooperativa e' regolata dalle norme della societa' a responsabilita' limitata ed e' retta e disciplinata dai principi della mutualita', senza finalita' di lucro, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 2512, 2513 e seguenti del c. C. . La stessa ha lo scopo di ottenere, tramite la gestione associata dell'azienda nella quale presta la propria attivita' di lavoro tutto il gruppo sociale, continuita' di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali in virtu' di tutte le disposizioni legislative vigenti e future in favore dell'occupazione e della cooperazione, nonche' effettuare il conferimento delle materie prime prodotte da ciascun socio secondo il piano di produzione e di trasformazione predisposto dagli amministratori. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Art. 5 - oggetto sociale la societa' cooperativa ha per oggetto, con riferimento agli interessi e ai requisiti dei soci, l'attivita' di valorizzazione del prodotto della acquacoltura e della pesca dei soci, affinche' gli stessi possano conseguire il giusto risultato economico per la loro attivita'. In particolare, essa si propone di esercitare le seguenti attivita': a) la razionalizzazione della acquacoltura e della pesca e attivita' affini, utilizzando mezzi, impianti e tecniche gestionali maggiormente efficaci; b) l'ottenimento della concessione esclusiva di tratti di mare e di acque interne al fine di: 1. Istituire zone di ripopolamento e coltivazione di mitili, dei molluschi, e delle specie ittiche, stanziali, pelagiche e sessili, mediante l'utilizzo di impianti artificiali assemblati in modo ecologicamente pertinenti, utilizzando tecniche adeguate di acquacoltura; 2. Formulare programmi per la comune disciplina della produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell' acquacoltura e ittici, per l'esecuzione dei quali la societa' potra' predisporre l'utilizzo di strumenti di natura tecnica e tecnologica approvati, di appartenenza della stessa societa', di enti pubblici e privati operatori, mediante apposite convenzioni; c) provvedere al collocamento collettivo del prodotto allevato/pescato sia attraverso la vendita diretta sui mercati nazionali ed esteri, che attraverso l'industria di trasformazione, nonche' attraverso il conferimento ad altri organismi associativi, con la relativa organizzazione e gestione dei servizi inerenti al collocamento dei prodotti; d) la gestione di servizi sociali e/o turistici, come ad esempio, punti per la distribuzione di carburanti e lubrificanti; pesca sportiva, da diporto e gite; e) compiere tutte quelle azioni di natura e finalita' mutualistiche che tornino a vantaggio dei soci; f) provvedere all'acquisto e all'approvvigionamento di tutti i materiali necessari all'esercizio dell'acquacoltura, pesca e alla manutenzione e dotazioni delle barche e degli impianti di acquacoltura; g) gestire direttamente mercati ittici, sale d'asta, centri di depurazione, centri di raccolta e vendita e centri di spedizione; h) procedere a promozioni di vendita attraverso organizzazione e partecipazioni a manifestazioni fieristiche e campagne pubblicitarie; i) organizzare la vendita e l'acquisto dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca anche da terzi, costituendo eventualmente appositi magazzini all'ingrosso e spacci di vendita diretta al consumatore; j) svolgere tutte le attivita' e compiere tutte le azioni previste e regolamentate dalle leggi sulle pesca e sull'acquacoltura; l) svolgere a favore dei soci attivita' di assistenza tecnica, economica, e finanziaria sempre comunque alla scopo di migliorare le condizioni socio economiche dei propri soci. La cooperativa potra' compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992 n . 59 ed eventuali norme modificative e integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari e assumere - in via strumentale e non prevalente - partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato (con esclusione pertanto delle attivita' di cui al d. Lgs. N. 58 del 1998, disciplinante le societa' di intermediazione mobiliare). La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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