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1. La societa' ha per oggetto lo svolgimento di attivita' informatiche di qualsiasi genere, di natura contabile, gestionale, statistica, programmatica ed altre, in favore di societa' controllate, collegate, partecipate, nonche' di societa' controllanti o sottoposte a comune controllo o di partecipate da societa' controllanti o di societa' sottoposte a comune controllo. 2. La societa' potra', altresi', fornire servizi informatici della medesima natura ad imprese che abbiano in corso rapporti contrattuali di affiliazione commerciale (in qualita' di affiliate) o di franchising (in qualita' di franchisee) con le societa' con le quali si intrattengano i rapporti partecipativi indicati nel precedente comma 1. 3. Potra' inoltre, con l'esclusiva finalita' del conseguimento dell'oggetto sociale: a. Rilasciare fideiussioni, avalli e garanzie di qualsiasi genere e compiere tuttele operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie connesse e relative direttamente o indirettamente a siffatta gestione, con tassativa esclusione di quelle che si pongano in contrasto con la normativa dettata dal decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993, pubblicato sul supplemento n. 92 della g. U. N. 230 del 30 settembre 1993, sue eventuali successive modifiche legislative ed atti amministrativi emanati in correlazione ad esso. La raccolta di risparmio e' tassativamente esclusa ad eccezione del caso in cui sia attuata nei confronti dei dipendenti, entro i limiti e con le modalita' consentiti dall'art. 1 del decreto del ministro del tesoro del 29 marzo 1995, pubblicato sulla g. U. N. 86 del 12 aprile 1995, e dalla deliberazione n. 1058 del 19 luglio 2005 del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio pubblicato sulla g. U. N. 188 del 13 agosto 2005, in attuazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993; b. Assumere - non nei confronti del pubblico, ne' a scopo di collocamento - interessenze e partecipazioni in altre societa' o aziende commerciali sia direttamente che indirettamente, purche' il possesso di tali interessenze e partecipazioni non si ponga in contrasto con la normativa dettata dal decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 pubblicato sul supplemento n. 92 della g. U. N. 230 del 30 settembre 1993, sue eventuali successive modifiche ed atti amministrativi emanati in correlazione ad esso.
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