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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne e' oggetto, continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini dei raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi e in particolare, al fine del miglioramento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici potra' avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': - gestione di negozi di telefonia fissa e mobile, commercio al dettaglio di telefoni, personal computer, articoli, servizi ed accessori per telefoni e personal computer. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche', tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; b) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare ed agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 59/92; d) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c. C. ; e) istituire una sezione di attivita' per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera cicr del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni, delle attivita' di cui alla legge 1/91 e 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera.
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