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Art. 3). Scopo mutualistico 1. La cooperativa e' retta e disciplinata dal principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di promuovere ed ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, ferma la persistenza del necessario vincolo mutualistico al quale essa aderisce in un rapporto di strumentalita': l'occupazione, l'elevazione morale, sociale, professionale ed il miglioramento economico dei soci, seguendo i principi della cooperazione e consentendo loro di partecipare alla direzione ed ai benefici dell'impresa nella quale lavorano secondo le modalita' e tipologie dalle leggi consentite. 2. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142, il socio lavoratore stabilisce, anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore ma non distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto d'associazione in partecipazione e la prestazione occasionale, con il quale contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. 3. La cooperativa puo' operare anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. Art. 4). Oggetto sociale 1. La cooperativa ha per oggetto le seguenti attivita': a) l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di cavi e raccordi elettrici o per telecomunicazione, sistemi di riscaldamento elettrico, antenne d'uso privato, impianti di segnalazione d'incendio, sistemi d'allarme anti-furto, ascensori e scale mobili, linee di discesa di parafulmini ed installazioni similari; b) l'installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica luminosa per strade, ferrovie, aeroporti e porti, cimiteri ed altri luoghi similari; c) l'installazione d'impianti pubblicitari; d) l'istallazione di sistemi di telecomunicazione; e) l'installazione, in edifici o altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni; f) l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, d'impianti idraulico-sanitari, raccordi per il gas, impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria, collettori d'energia solare non elettrici, sistemi di spegnimento antincendio; g) fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture. 2. La cooperativa puo' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, nonche' promuovere e dare adesione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies c. C. . 3. La cooperativa puo' compiere, in via strumentale, sinergica ed accessoria alle attivita' sopra evidenziate, tutti gli atti e le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili alla migliore e piu' completa realizzazione degli scopi sociali, sia indirettamente sia direttamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l'altro, la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o ristrutturazione o potenziamento aziendale, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 4. La cooperativa puo' prestare avalli o fideiussioni e garanzie di qualsiasi tipo e natura, anche quale terza datrice o prestatrice. Il tutto nei limiti delle disposizioni di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, deliberazione c. I. C. R. 3 marzo 1994, d. M. 6 luglio 1994, deliberazione banca d'italia 12 dicembre 1994 e successiva normativa in materia. 5. La cooperativa, previa delibera in tal senso dei propri organi, puo' dare adesione ad associazioni cooperativistiche riconosciute al fine di rafforzare il movimento cooperativistico nazionale europeo ed internazionale. 6. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge. Lo svolgimento di tale attivita' e' definita con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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