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- (scopo mutualistico) - la societa', retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ha, nell'interesse dei soci, la finalita': - di contribuire ad attenuare gli squilibri fra remunerazione dei fattori della produzione agraria e quelli non agricoli ed a migliorare le generali condizioni di lavoro in agricoltura promuovendo la trasformazione delle strutture e degli ordinamenti delle aziende che non sono in grado di produrre a costi di concorrenza. - di contribuire a creare le condizioni favorevoli per il razionale sfruttamento dei terreni acquistati, in fitto, abbandonati o sottoutilizzati e per l'applicazione delle tecniche moderne, rendendo elastica la dimensione delle aziende, delle colture e degli allevamenti, ed assicurando un aumento della produttivita' del lavora agricolo. - di incrementare, di valorizzare e di tutelare la produzione delle aziende dei singoli soci nel quadro dei generali orientamenti dell'economia nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell'unione europea, anche mediante la regolamentazione delle produzioni e dei conferimenti per la vendita collettiva. - di condurre in forma associata i terreni di proprieta' della cooperativa e/o dei soci e/o i terreni agricoli locati al fine di procurare lavoro ai soci; a norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa pertanto si avvale, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci; essa puo' peraltro svolgere la propria attivita' anche con i terzi e pertanto avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. La cooperativa puo' aderire con delibera dell'organo amministrativo alle associazioni di rappresentanza nazionali del movimento cooperativo. - (oggetto sociale) - la cooperativa e' retta dai principi della mutualita' e della solidarieta' senza finalita' speculative, potra' organizzare e gestire o commercializzare, le seguenti attivita', per conto di enti pubblici, associazioni e privati direttamente in economia o concedendo appalti o servendosi di terzi nell interesse di soci e/o terzi. Essa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto: a) la conduzione e la gestione associata dei terreni di proprieta' della cooperativa, dei soci o dei terzi e l'allevamento del bestiame, o la gestione associata dei servizi; b) l'acquisto o l'affittanza dei terreni nell'intento di formare corpi aziendali e dimensioni complessive di aziende tecnicamente ed economicamente valide per l'esercizio di una moderna agricoltura; c) l'acquisto dei terreni per la costruzione di immobili ed impianti sociali e per la conduzione degli stessi ; d) l'affitto e la conduzione di aziende nei settori agricolo e della trasformazione dei prodotti agricoli; e) la promozione e la realizzazione di iniziative economiche e sociali atte alla migliore utilizzazione del lavoro dei soci ed a creare le condizioni perche' tale lavoro possa usufruire del riposo settimanale, delle ferie e di ogni altra provvidenza che caratterizza le piu' significative conquiste del mondo del lavoro; f) la promozione e la realizzazione di iniziative tese alle elevazione culturale dei soci ed a rompere l'isolamento in cui vive la popolazione rurale; g) la raccolta e lavorazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci per la mera trasformazione; h) lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti finiti tramite l'approntamento di idonea organizzazione aziendale per il loro collocamento sul mercato all'ingrosso ed al dettaglio la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli; i) il collocamento o l'utilizzazione dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dalle lavorazioni sociali; j) la promozione dell' organizzazione dei servizi agricoli nelle comunita'; k) la promozione e la gestione dell'agriturismo; i) l'assistenza tecnica ad enti pubblici e privati nella programmazione, organizzazione e realizzazione delle coltivazioni in genere; m) la conduzione dei terreni agrari e colture, compresa la gestione del verde pubblico e delle aree verdi tramite convenzioni con enti pubblici e privati; n) la fornitura di servizi agro-metereologici e tecnici per l'agricoltura, compresi i servizi di analisi qualitativa delle produzioni agro-alimentari; o) la gestione di servizi per la tutela e la preservazione dei beni culturali ed ambientali per la salvaguardia dei beni paesaggistici, promovendo tutte le iniziative a tutela e difesa dell'ambiente naturale; p) la gestione di attivita' e servizi nel settore turistico e della recettivita', inoltre, la guida di comitive turistiche e scolastiche con visite organizzate per la diffusione per la conoscenza del patrimonio turistico ed ambientale; q) l'assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca ad imprese di settore; r) l'effettuazione di sperimentazioni agrarie della pesca, fitopatologiche e del servizio ausiliario ed esecutivo nella repressioni delle frodi; s) la promozione di ogni altra attivita' connessa con la finalita' di incentivare le produzioni in agricoltura e nella pesca e di elevare il reddito di coloro che vi trovano stabile occupazione, compresa la gestione di campeggi, ostelli della gioventu' e complessi agro-turistici; t) la gestione e la tutela del patrimonio forestale anche con servizi di prevenzione degli incendi nei boschi; u) la difesa del suolo al censimento agricolo, nonche' la redazione di carte geologiche, sismiche e delle acque e quanto altro connesso con la tutela del patrimonio forestale, ambientale ed ecologico. Fermo restando il principio che la cooperativa lavorera', prevalentemente i prodotti agricoli conferiti dai soci, compatibilmente ed in armonia con i programmi di lavorazione e produzione della societa' e fermo restando, comunque, la natura non speculativa e di lucro della stessa, l'organo amministrativo potra' adottare quei provvedimenti che di volta in volta e nell'interesse sociale riterra' piu' utili per integrare la produzione dei soci, migliorarne le qualita' e rendere costante la quantita', anche al fine di assicurare la piu' completa utilizzazione degli impianti sociali. La societa' per l'adempimento dei compiti istitutivi potra': a) assumere, per deliberazione del consiglio di amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad altre imprese di capitali, partecipando alla loro attivita'; concedere fideiussioni ad altri organismi cooperativi; concedere fideiussioni alle societa' ed imprese, anche non cooperative, nelle quali abbia assunto partecipazioni; b) assumere la veste di organismo intermedio per la gestione di sovvenzioni globali svolgendo tutte le funzioni proprie direttamente o tramite i propri soci con idonei requisiti; c) stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, partecipare ad enti o organismi nazionali ed internazionali aventi come finalita' lo sviluppo della cooperazione; della formazione, della ricerca e dell'innovazione tecnologica e organizzativa. D) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla c. E. , dallo stato, dalla regione, dagli enti locali ed in genere da tutti gli enti pubblici o privati, nonche' i finanziamenti ed i contributi disposti da enti od organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione e delle pmi, in particolare giovanili, femminili e nel settore sociale; nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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