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L'attivita' della societa' cooperativa, senza alcuna finalita' speculativa ma seguendo i principi della mutualita' e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del c. C. , da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorita' competenti nonche' previa eventuale iscrizione in appositi albi, ha per oggetto: l'acquisto di terreni in comune di castagneto carducci, per la formazione di un comparto edilizio; la realizzazione di un piano di lottizzazione convenzionato a scopo residenziale con la conseguente stipulazione della convenzione comunale ai sensi delle leggi 17/8/1943 n. 1150, modificata ed integrata con la legge 6/8/1967 n. 765, ivi compresa la facolta' della cessione gratuita al comune di castagneto carducci di tutte le aree destinate, dal piano di lottizzazione, a verde pubblico, sedi viarie, parcheggi pubblici o ad altri scopi di pubblica utilita'; la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla convenzione comunale, da realizzarsi sia in economia che mediante appalto; l'assegnazione ai soci dei lotti di terreno edificabili risultanti dalla lottizzazione convenzionata definitivamente approvata dalle competenti autorita'; la societa' cooperativa potra' compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale. Sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal d. Lgs. 23 igop 1996 n. 415 le attivita' di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonche' l'attivita' delle imprese di investimento di cui all'art. 18 del d. Lgs. 24/2/98 n. 58. La societa' e' disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia e si propone altresi' di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonche' di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.
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