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La societa' cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ai sensi dell' articolo 1, primo comma punto a) della legge 8 novembre 1991 n. 381. 5. 2 in relazione allo scopo suddetto la societa' cooperativa ha per oggetto l'intento di gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi: servizi socio sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone tossicodipendenti. In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: - comunita' terapeutiche per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti; - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; case famiglia e comunita' terapeutiche per minori; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; - attivita' di prevenzione; - attivita' di formazione, consulenza e orientamento; - organizzazione di seminari e convegni; - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro cui opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; - attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; - progetti e interventi di cooperazione tecnica/culturale e di solidarieta' internazionale per le categorie piu' svantaggiate, minori a rischio in particolare, con l'obiettivo di diminuire il divario esistente tra i paesi ricchi del nord del mondo ed i paesi impoveriti dell'emisfero sud; - realizzare e gestire impianti sportivi; - promuovere, favorire e svolgere attivita' sportive, come organizzazione di gare e tornei, attivita' di formazione, preparazione e gestione di squadre ed attivita' simili. 5. 3 la cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, cosi' come previsto dalle leggi vigenti in materia, potra' usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale. A tal fine la cooperativa potra' richiedere contributi, finanziamenti e convenzioni sia con enti regionali e locali, sia da parte dello stato sia da parte della unione europea. 5. 4 - la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attivita' comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgimento di tale attivita' nei confronti del pubblico nonche' di attivita' che la legge riserva a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La societa' puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in societa' diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio la societa' potra' svolgere per le societa' partecipate e consorziate servizi tecnici-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attivita' per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. Tutte le attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attivita' di intermediazione mobiliare; del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attivita' bancaria e finanziaria; dell' art. 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in tema di intermediazione finanziaria; nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini ed albi professionali. 5. 5 - la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci. 5. 6 - su delibera dell' organo amministrativo la cooperativa potra' aderire ad un'associazione nazionale di categoria, ad organizzazioni sindacali e ad associazioni di volontariato sociale, sia locali che nazionali.
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