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La cooperativa non ha fini di lucro, ma intende far partecipare i propri soci ai benefici della mutualita' applicandone i metodi e ispirandosi nella attivita' ai principi della parita' di trattamento nello svolgimento dell'attivita' mutualistica e della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e affermazione e' impegnata. La cooperativa ha per scopo: 1) di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 2) di promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti; 3) di ridurre i costi di produzione e di regolarizzare i prezzi alla produzione; 4) di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversita'. Per tale effetto, la cooperativa: a) svolge quale attivita' principale la commercializzazione dei prodotti dei suoi aderenti per i quali e' riconosciuta; il valore commercializzato di tale produzione non deve essere inferiore al valore delle sue altre attivita'; b) provvede alla concentrazione dell'offerta, riduzione dei costi di produzione, regolarizzazione dei prezzi, ricorso a pratiche colturali e a tecniche di produzione e di gestione dei residui rispettose dell'ambiente, nonche' a favorire la biodiversita' e all'uopo delibera regolamenti e programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione e commercializzazione nonche' di tutela ambientale vincolanti per tutti i soci; c) vende, per conto dei produttori soci, le produzioni secondo le modalita' fissate dalle norme comunitarie e nazionali; d) rappresenta i produttori soci nei confronti della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alla produzione ortofrutticola. Ai fini di tale rappresentanza il mandato e' insito nel rapporto di societa'; e) rappresenta e assiste i produttori soci nei rapporti con organizzazioni ed enti privati che hanno scopi affini a quelli della cooperativa o, comunque, utili al raggiungimento di questi; f) esercita compiti di intervento sul mercato; g) stipula per conto dei soci accordi e contratti, necessari o, comunque, utili al raggiungimento degli scopi statutari; h) stipula convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, nonche' contratti per fornitura di servizi necessari ai detti scopi; i) divulga, promuove e coordina studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, della gestione dei residui rispettose dell'ambiente, nonche' dell'organizzazione di mercato limitatamente al particolare settore produttivo che interessa la societa'. A tale fine puo' partecipare alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi; j) provvede a istituire sia direttamente, sia aderendo ad organismi all'uopo costituti, sistemi e meccanismi anche finanziari per la vendita e il ritiro dei prodotti dal mercato; k) puo' riscuotere in nome e per conto dei soci, premi, incentivi, integrazioni, di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria; l) compie operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali; m) formula proposte agli enti pubblici e agli organismi della pubblica amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi nel settore ortofrutticolo; n) gestisce direttamente o tramite organismi promossi, collegati o partecipati, impianti per la raccolta, condizionamento e lavorazione dei prodotti dei soci; o) concede fideiussioni o avalli a favore dei propri soci o societa' collegate, controllate o partecipate; p) puo', nell'interesse dei produttori soci, effettuare con proprie strutture la trasformazione dei prodotti, ma tale attivita', effettuata senza scopo di lucro, deve essere oggetto di gestione nettamente separata; q) assicura ai produttori soci mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti e fornisce ai soci le informazioni circa le disponibilita' del prodotto e la possibilita' di collocamento; r) al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate, puo' promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' e richiedere eventuale iscrizione nell'elenco delle igp previste nei regolamenti comunitari; s) al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni associate, puo' predisporre programmi operativi, annuali o pluriennali, finanziati da appositi fondi, costituiti e alimentati dai contributi dei soci e/o di organismi comunitari e nazionali. Puo', inoltre, elaborare, presentare e attuare il programma operativo per il tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza, ovvero puo' affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle altre organizzazioni di produttori socie della stessa a. O. P. ; t) qualora la cooperativa aderisca ad una associazione di organizzazioni di produttori, puo' elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per tramite della medesima; u) svolge, inoltre, tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo anche in collaborazione con la pubblica amministrazione; v) qualora l'organizzazione di produttori sia divenuta rappresentativa, ai sensi dell'art. 18, parr. 2 e 3, reg. Ce, n. 2200/96, all'interno della propria circoscrizione economica, della produzione e dei produttori per un dato prodotto per cui ha ottenuto il riconoscimento regionale puo' richiedere all'amministrazione statale competente che renda obbligatorie, per i produttori non aderenti alla organizzazione di produttori stabiliti nella medesima circoscrizione economica, le proprie regole, adottate ai sensi dell'art. 11, par. 1, lett. C), punto 1, reg. Ce n. 2200/96, nonche' le proprie regole in materia di ritiro, qualora esse soddisfino i requisiti di cui all'art. 18, par. 1, lett. B) del reg ce n. 1432/2003; w) promuove ed agevola la ricerca di specie colturali ortofrutticole anche in vivaio, curandone la certificazione, la produzione e la commercializzazione; x) gestire in proprio per conto dei soci vivai di specie colturali ortofrutticole; y) predispone procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale cosi' come previsto dall'art. 5, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n 59; z) acquistare e affitta (anche per periodi di durata inferiore all'annata agraria) terreni, nell'intento di formare aziende agricole idonee per l'esercizio di una moderna agricoltura; in ogni caso la gestione di aziende agricole dara' origine ad una contabilita' separata anche nei rendiconti annuali e, nel caso di conduzione associata, all'adozione di tutta le procedure, adempimenti e formalita' previsti dalla normativa vigente. L'organo competente a decidere in merito e' il consiglio di amministrazione; aa) conduce in maniera associata i terreni di proprieta' o nella disponibilita' dei soci, nonche' lo svolgimento di tutte le attivita' agricole connesse; bb) acquista, produce e commercializza, per conto proprio, dei soci e di terzi, attrezzature agricole e comunque meccaniche, connesse alla produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli; cc) acquistare, produce e commercializza concimi, fitofarmaci ed in genere prodotti chimici, biologici e meccanici connessi alla produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; dd) effettua lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi.
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