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In vista del perseguimento dei propri scopi, la cooperativa si propone lo svolgimento delle seguenti attivita': - l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 c. C. , e precisamente: la coltivazione di fondi, la silvicoltura, l'allevamento di animali e le altre attivita' connesse, quali manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nella sua attivita' agricola, comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge. Si precisa che per "coltivazione del fondo", per "silvicoltura" e per "allevamento di animali", si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzino o possano utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Pertanto, la societa', in proprio e per conto di terzi, potra' effettuare: a) la lavorazione in comune delle uve, di ogni genere e specie, prodotte e conferite dai soci, per farne vini sani e genuini secondo i dettami della scienza e della tecnica enologica; per esigenze particolari, relative al miglioramento della qualita' delle uve e del vino prodotto dai soci, ovvero comunque in ossequio al proprio interesse, la cooperativa nel rispetto delle vigenti leggi, potra' anche acquistare altri tipi di uve, di mosti o di vino prodotti anche da non soci e ogni altra materia prima o sussidiaria; b) la collocazione sul mercato, in via diretta e/o indiretta, della produzione vitivinicola degli associati, e quindi sia delle uve prodotte e conferite dai soci che del vino derivato dalla trasformazione delle uve o conferito, e il relativo imbottigliamento, in conformita' alle normative comunitarie, nazionali e regionali, e nel rispetto dei requisiti e dei parametri minimi previsti e stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento del reg. Ue n. 1308/2013 e sue successive modifiche e integrazioni; c) la lavorazione in comune delle olive prodotte e conferite dai soci, secondo i dettami della migliore tecnica olearia; laddove sia ritenuto d interesse, anche in vista del raggiungimento dei suoi scopi, la cooperativa potra' acquistare da terzi qualunque tipo di olive e/o olio, prodotti anche da non soci, come ogni altra materia prima e/o sussidiaria; d) la collocazione sul mercato, in via diretta e/o indiretta, sia delle olive che dell olio prodotto e conferito dai soci, compreso il relativo imbottigliamento; e) l utilizzazione e la lavorazione dei sottoprodotti derivati dalle lavorazioni dei prodotti indicati nei punti a) e c) compresa la vendita degli stessi; f) lo stoccaggio, l ammasso, la commercializzazione e la trasformazione di ogni e qualsiasi altro prodotto agricolo o di derivazione agricola, conferito e/o prodotto dai soci, quali ad esempio: vino, pomodori, cavoli, barbabietole, grano, insalate di ogni genere e specie e comunque ogni e qualsiasi altro prodotto ortofrutticolo e non, derivante dalla coltivazione della terra, nessuno escluso od eccettuato, purche' sia prodotto e conferito dai soci; g) la distribuzione fra i soci conferitori, anche per mezzo di ristorni e/o altre utilita' economiche, del ricavato delle vendite dei prodotti di cui alle precedenti lettere del presente articolo, dedotte le spese, gli oneri e gli altri costi relativi alle fasi di produzione, stoccaggio, trasformazione e commercializzazione di tali prodotti, in conformita' alla legge e al presente statuto; h) l acquisto di attrezzature idonee e utili per la conduzione dei terreni, propri e/o dei soci, per una efficace difesa dei loro impianti e per il potenziamento della loro produzione; i) l attivita' di servizio di sola trasformazione dell uva dei soci, delle olive e degli altri prodotti compreso lo stoccaggio e l immagazzinamento temporaneo di tutti i prodotti, anche se non conferiti; j) l attivita' di esecuzione di opere di miglioramento fondiario a servizio proprio e dei terreni dei soci con la ricerca e distribuzione di acque sotterranee per uso irriguo; k) la conduzione dei terreni agricoli, a qualunque titolo, oltre allo svolgimento di attivita' inerenti a qualunque fase del ciclo agricolo anche a titolo di servizio reso in favore dei soci; l) l organizzazione e la gestione di eventi rivolti al pubblico, di carattere culturale, enogastronomico e/o comunque ricollegato all oggetto e agli scopi sociali, finalizzati alla promozione e diffusione dei prodotti e dei valori della societa'; m) l organizzazione e la gestione di servizi di ricezione e ospitalita' in ambito agricolo, per fini promozionali e/o commerciali, in strutture di proprieta' ovvero condotte in locazione; n) la gestione diretta o indiretta di strutture agroturistiche, alberghiere, ristoranti, enoteche e punti di vendita e somministrazione di bevande e alimenti. 4. 2 in qualita' di organizzazione di produttori, la societa' ha come scopo principale la concentrazione dell offerta e l immissione sul mercato della produzione vitivinicola degli aderenti e, in particolare, con riferimento ai requisiti, alle finalita' istituzionali e agli interessi dei soci, si propone di: a) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualita' e quantita'; b) concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; c) ottimizzare i costi di produzione e la redditivita' dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; d) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitivita' economica e sull'andamento del mercato; e) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale; f) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualita' dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualita' nazionale; g) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversita'; h) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; i) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; j) redigere, organizzare e gestire piani aziendali finalizzati alla definizione degli obiettivi da raggiungere, con previsione degli investimenti e delle attivita' da programmare; k) la prestazione di credito ai e dai propri soci, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, rispettivamente sia per esigenze inerenti alla conduzione dei loro terreni che delle anticipazioni sui conferimenti, siano essi a prezzo chiuso prestabilito ovvero a prezzo da determinare, sia per il perseguimento degli scopi e dell oggetto sociale; e' in ogni caso esclusa lo svolgimento di attivita' riservate a banche e ad altri intermediari autorizzati. 4. 3 inoltre la cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell art. 27 del reg. Ue n. 1305/2013 paragrafo uno, ha come finalita': a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato; b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso; c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilita' dei prodotti; d) altre attivita' che possono essere svolte dalle op, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi. 4. 4 per la realizzazione di programmi finalizzati all attuazione dei suddetti scopi e attivita', la cooperativa puo' costituire un fondo di esercizio alimentato dai contributi degli aderenti, calcolati in base ai dati quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformita' a quanto disposto in materia di aiuti di stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate dalla legislazione vigente. La cooperativa potra' gestire le crisi del mercato ai sensi delle vigenti normative. 4. 5 la cooperativa puo' operare anche con terzi. 4. 6 la cooperativa potra' assumere partecipazioni in associazioni temporanee d impresa, ai sensi della legge 584/1977 e della legge 113/1981 e di qualsiasi altra disposizione legislativa vigente o che in seguito sara' emanata, anche in qualita' di capofila. 4. 7 per il raggiungimento dei propri scopi e del proprio oggetto sociale, la cooperativa potra' assumere partecipazioni e/o interessenze, in qualita' di socia, in associazioni di partecipazione, come associata e/o come associante, in societa' italiane ed estere, enti sia pubblici che privati, aventi a oggetto attivita' connesse a quelle della cooperativa o comunque a esse complementari. 4. 8 la societa' potra', inoltre, compiere ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare e immobiliare e di servizi, compresa l assunzione di avvalli, fidejussioni e ogni altra garanzia che fosse ritenuta utile o necessaria usufruendo altresi' di qualsiasi agevolazione finanziaria e/o fiscale prevista dalle leggi vigenti e da quelle che in seguito saranno emanate comprese quelle comunitarie, e compiere comunque ogni altra operazione utile e vantaggiosa. 4. 9 la cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell art. 4 della legge 59/1992. Potra' inoltre adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale: a tal fine potra' emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Per la disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa si rimanda, oltre che al presente statuto, a quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 della legge 59/1992. 4. 10 spetta all assemblea dei soci deliberare circa la costituzione dei fondi o il finanziamento di programmi di cui al presente articolo nonche' circa l approvazione dello stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui alla legge 59/1992.
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