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La societa' ha per oggetto in via esclusiva attivita' libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista ed esperto contabili, quali previste dall'art. 1 del dlgs 28. 05. 2005 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni e consulenza del lavoro per le quali e' prevista l'iscrizione nell'apposito albo regolamentato nel sistema ordinistico, in conformita' all'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12. 11. 2011 n. 183 come modificata dalla legge n. 27 del 24. 03. 2012 ed al successivo decreto del ministro della giustizia di concerto con il ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2013 n. 34. L'attivita' professionale della societa' dovra' essere eseguita unicamente dai soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi conferiti. La societa', in relazione a tale oggetto e quindi con carattere meramente funzionale e, per cio', assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle vigenti leggi in materia bancaria e creditizia e nel pieno rispetto delle norme in materia di attivita' protette ed esclusive: a ) potra' esercitare tutte quelle attivita' mobiliari, immobiliari e bancarie ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; la stessa infine potra' acquistare, vendere, permutare beni immobili civili e commerciali, stipulare contratti di finanziamento di ogni genere ivi compreso il leasing quale parte finanziata, cedere o ricevere gli immobili in locazione; stipulare contratti con enti pubblici anche per la concessione o gestione di beni demaniali o pubblici in genere; b ) potra' assumere o cedere partecipazioni in enti o societa' (sia costituite che costituende) consorzi, associazioni, enti ed organismi in genere, siano essi italiani od esteri, aventi scopo compatibile con quello proprio. La societa', al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu' professionisti da lui scelti; b) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale; c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalita' d'investimento. Al fine di consentire la suddetta scelta, la societa' professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra. La societa' deve stipulare polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale, indipendentemente dagli obblighi assicurativi per i singoli professionisti, pri-ma di assumere qualsiasi incarico professionale. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia ai fini della verifica dell'incompatibilita' di cui all'articolo 6 del decreto 8 febbraio 2013 n. 34, la societa' tra professionisti e' iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; la societa' e' iscritta altresi' in una sezione speciale dell'albo tenuto presso l'ordine o il collegio professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nella cui circoscrizione e' posta la sede legale della societa'.
Parole chiaveTesta Associati Società Tra Profssionisti A Responsabilita' Limitata è attiva nel settore Servizi alle imprese, con focus specifico su Attivita' legali, contabilita' e revisione bilanci. Il codice 69.20.11 (ATECO) descrive l'attività come: Servizi forniti da commercialisti.
Testa Associati Società Tra Profssionisti A Responsabilita' Limitata opera anche con i nomi: "TESTA ASSOCIATI SOCIETA' TRA PROFSSIONISTI SRL", "TESTA ASSOCIATI SOCIETA' TRA PROFSSIONISTI" e "TESTA ASSOCIATI SOCIETA' TRA PROFSSIONISTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
In base alla dimensione, Testa Associati Società Tra Profssionisti A Responsabilita' Limitata è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.