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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' di cui all'art. 45 della costituzione della repubblica italiana; la cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla legge 8. 11. 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione anche sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi e in particolare, al fine del mi-glior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potra' avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. S e s t o considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente e, in particolare, la ricerca della continuita' di occupazione lavorativa per i soci, la cooperativa si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': * svolgimento di servizi socio-sanitari ed educativi con particolare attenzione a persone in tutto o in parte inabili o non autosufficienti e, in genere, bisognose di intervento sociale per eta', condizione personale e/o familiare; a tal fine, direttamente o in forza di convenzione con enti pubblici, con la gestione di servizi sociali mediante centri (con finalita' anche di aggregazione) per anziani o ragazzi, centri rieducativi per malati anche psichici, case famiglia, strutture sanitarie e per l'assistenza anche domiciliare, strutture e servizi di formazione per operatori sociali, centri ludico-educativi, progetti di reinserimento sociale, case alloggio, case famiglia. Le dette attivita' saranno svolte cercando di intercettare sul territorio i bisogni per trasformarli in domanda, offrire qualificati servizi e adottare forme di gestione democratica. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico; 4) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attivita' di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le societa' cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.
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