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Art. 3 la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, per il tramite della gestione associata della impresa, servizi di carattere culturale, assistenziale, ricreativo e di servizio. Il socio, nell'ambito della cooperativa, dispone collettivamente dei mezzi di proprieta' della stessa a disposizione della medesima a qualsiasi titolo, partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa puo' costituire, previa delibera assembleare, fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale. La cooperativa si propone lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale. A tale scopo, in caso di costituzione di fondi di cui sopra, provvedera' alla formulazione di programmi pluriennali di sviluppo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Art. 4 la societa' ha per oggetto l'esercizio di attivita' culturali, assistenziali, di servizio e ricreative in genere. A tale scopo, per perseguire i propri fini mutualistici, puo' provvedere, a solo titolo esemplificativo, a: - acquistare, locare, condurre o concedere anche gratuitamente immobili destinati o da destinarsi ai fini delle attivita' sociali; - acquistare, noleggiare materiali cinematografici, fotografici e simili; - pubblicare, stampare periodici o altri stampati; - istituire o gestire esercizi pubblici o aperti al pubblico; - assistere, anche terzi, in condizioni disagiate; - promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore di soci; - aderire ad associazioni di rappresentanza, ad associazioni culturali o ad associazioni in genere. L'attivita' potra' essere disciplinata con appositi regolamenti approvati con decisione dei soci. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, necessarie o anche solo utili o opportune alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma, in societa' che svolgano attivita' analoghe o accessorie alla attivita' sociale; b) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia nell'ambito dell'oggetto sociale; c) ricevere donazioni, successioni e legati.
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