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1. La sezione di tiro a segno nazionale di brescia , di seguito denominata sezione, e' l'organismo a base associativa , seza scopo di lucro, dotata di personalita' giuridica, istituita per il perseguimento degli scopi istituzionali stabiliti dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90 dalla legge 18 aprile 1975, n. 110; dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. La sezione, ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sulla base della deliberazione del consiglio nazionale del coni n. 1367 del 6 dicembre 2007 svolge , altresi', come associazione sportiva dilettantistica, in regime di affilizaione con l'uits e sulla base delle direttive della stessa, attivita' sportive agonistiche, amatoriali e promozionali. Ai fini della pratica dell'attivita' sportiva, la sezione deve ottenere il proprio riconoscimento ai fini sportivi e richiedere annualmente l'affiliazione all'uits e l'iscrizione nel registro coni delle associazione e societa' sportive dilettantistiche. 3. La sezione ha durata illimitata ed e' dotata di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi, contabili, gestionali, e di funzionamento autonomi. I proventi delle attivita' ed il patrimonio della sezione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli iscritti, neanche in forme indirette. Gli iscritti volontari non possono trasferire la propria quota o contributo associativo e non possono rivalutarla. 4. La sezione svolge, con il coordinamento e vigilanza dell'unione italiana tiro a segno, nonche' sotto il controllo dei ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza, i seguenti compiti istituzionali previsti dalle vigenti norme di legge: a) provvedere all'addestramento di quanti sono obbligati per legge ad iscriversi a una sezione, anche mediante la organizzazione e lo svolgimento di corsi e lezioni regolamentari di tiro a segno; b) rilascia i diplomi di idoneita' al maneggio delle armi e i patentini di idoneita' al tiro previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; 5. La sezione, nell'ambito dell'espletamento e per il perseguimento delle proprie finalita' sportive , cura: a) lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica delgi iscritti ; b) l'organizzazione di manifestazioni sportive; c) le attivita' sportive e i compiti derivanti dall'affiliazione alla federazione sportiva unione italiana tiro a segno; d) l'attivita' e la diffiusione di ogni forma del tiro a segno, in conformita' allo statuto e ai regolamenti della federazione sportiva uits; e) l'attivita' promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno anche mediante lo svolgimento di attivita' ludiche, propedeutiche all'uso delle armi, autorizzate dall'unione italiana tiro a segno con particolare riguardo alle categorie giovanili. 6. L'attivita' della sezione, fatto salvo l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica ad essa attribuite dalla legge, e' disciplinata dalle norme di diritto privato. E' soggetta alle norme dell'orinamento sportivo e alle direttive apporvate del coni e dall'uits. La sezione adotta l'emblema del tiro a segno nazionale e quello dell'unione italiana tiro a segno riportati nell'allegato 2 dello statuto dell'uits. La bandiera della sezione e' la bandiera nazionale con l'emblema del tsn. Nel bollo d'ufficio della sezione e riprodotto l'emblema del tsn con la denominazione della sezione.
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