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La societa' ha per oggetto esclusivo l'esercizio della professione di avvocato ad in particolare dell'attivita' professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, nonche' l'attivita' di assistenza e consulenza legale stragiudiziale, che forma oggetto delle professioni di avvocato. Dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti. La societa' potra' svolgere attivita', anche tecniche e gestionali, meramente strumentali o complementari all'attivita' professionale, nonche' fornire servizi accessori che siano compatibili con l'attivita' professionale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) l'assunzione di incarichi di amministratore di sostegno, curatore speciale, tutore, curatore di eredita' giacente, curatore della crisi di impresa e dell'insolvenza; b) l'esercizio delle funzioni di trustee di trusts ovunque istituiti nel mondo e di trusts espressamente istituiti, come definiti dalla convenzione dell'aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in italia con legge 16 ottobre 1989 n. 364. La societa', pertanto, avra' la facolta' e sara' onerata dell'obbligo di amministrare, gestire o disporre di beni o diritti posti sotto il proprio controllo e/o di cui sia divenuta titolare secondo i termini del trust e delle disposizioni particolari imposte dalla legge applicabile; c) l'assunzione di incarichi di protector o guardiano o tutore di trusts ovunque istituiti, da esercitare secondo le disposizioni dell'atto istitutivo di trust e le previsioni della legge applicabile. Le attivita' professionali che la societa' svolgera' dovranno essere eseguite unicamente da soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi effettuati. La responsabilita' della societa' e quella dei soci non esclude la responsabilita' del professionista che ha eseguito la specifica prestazione affidata alla societa'. La societa' provvede comunque a stipulare idoneo contratto di assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi con massimali adeguati all'entita' del rischio. Essa potra', inoltre, in via del tutto accessoria e funzionale all'oggetto sociale sopra delineato, prestare ipoteche e fideiussioni ed in genere garanzie personali e reali, queste ultime anche a garanzia di obbligazioni assunte dai terzi; potra' (sempre in via accessoria e funzionale all'oggetto sociale di cui sopra) acquistare azioni, quote societarie ed assumere partecipazioni ed interessenze in imprese e societa' aventi scopo analogo al proprio. La societa' in relazione al raggiungimento dello scopo sociale, potra' inoltre, in via del tutto funzionale ad esso e con carattere non prevalente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie (ovviamente nel rispetto di tutta la normativa in proposito, in particolare e per queste ultime operazioni nel rispetto del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ritenute necessarie od anche semplicemente utili al migliore svolgimento dell'attivita' sociale. La societa' e' tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed e' soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza. La societa' e' tenuta a rispettare la normativa per lo svolgimento in forma societaria della professione e segnatamente anche ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tale importo e' riversato annualmente alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
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