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Art. 3 (scopo) la cooperativa conformemente all art. 1 legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all art. 4 della suddetta legge 381/91. La cooperativa attua con osservanza delle vigenti norme civilistiche e tributarie, la separazione contabile ed amministrativa delle gestioni relative alle attivita' rispettivamente rispondenti a quelle della lettera a) ed alla lettera b) dell art. 1, comma 1, della citata legge 381/91, come se le stesse fossero gestite da imprese separate, determinando i criteri e le procedure per la disaggregazione e l imputazione dei costi e dei ricavi a ciascuna gestione e adottando ogni misura necessaria ad assicurare la corretta applicazione di eventuali agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti, contributi ed ogni altra misura di sostegno. La medesima in quanto possibile e avuto riguardo ai volumi di attivita' ed alle dimensioni aziendali, si avvale di risorse umane e strumentali separate per ciascuna delle attivita' anzidette. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa addetti alla attivita' di cui alla lettera b) della legge 381/191 e, compatibilmente con il loro status, devono essere soci della cooperativa. La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilira', successivamente all instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa potra' aderire alle associazioni di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo. Art. 4 (oggetto) considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha ad oggetto lo svolgimento, direttamente e/o in appalto o convenzione, con enti pubblici e privati in genere, delle seguenti attivita': a) lo svolgimento, direttamente e/o in appalto o convenzione, con enti pubblici e privati in genere, delle seguenti attivita' socio sanitarie ed educative: - gestione di case di riposo, di case di cura e strutture similari; - lo svolgimento, sia presso le proprie strutture che a domicilio, di piani personalizzati di riabilitazione fisica e sociale e di mantenimento e recupero dei livelli di autonomia, nonche' l'assistenza, anche a domicilio, rivolta a minori, disabili, tossicodipendenti, anziani, e persone in genere con problematiche fisiche e/o psico sociali; b) lo svolgimento, stabile o temporaneo, in proprio o per conto terzi, delle seguenti attivita' finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ex art. 4 detta l. 381/1991 con particolare riferimento ad invalidi fisici e psichici e soggetti in trattamento psichiatrico, nonche' minori in eta' lavorativa che si trovino in situazione di difficolta' familiare, tossicodipendenti ed alcolisti: - la gestione di cucine, mense, laboratori per la trasformazione, preparazione confezionamento e vendita di alimenti e bevande; - organizzazione di eventi, matrimoni, catering, banqueting; - gestione di magazzini; - l'attivita' di facchinaggio, montaggio e smontaggio mobili, l'esecuzione di traslochi, anche con l'ausilio di mezzi meccanici; - l'attivita' di vigilanza, guardiania, assemblaggio, manovalanza generica, giardinaggio, pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed attivita' connesse quali indicate nell'elenco allegato al d. P. R. N. 602 del 30/04/1970; - l'autotrasporto e la distribuzione di merci, sia in proprio che per conto terzi, da eseguirsi con l'ausilio di automezzi sia propri che di terzi, anche in virtu' di contratti di appalto sia con enti pubblici che privati; il trasporto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; - le spedizioni nazionali ed internazionali; - il noleggio di automezzi con o senza conducente; - la gestione di servizi informatici, nonche' l analisi, sviluppo, realizzazione e commercializzazione di prodotti software e hardware; creazione, sviluppo e gestione di siti internet, per conto proprio o di terzi; progettazione e consulenza, in fase di sviluppo, installazione e di funzionamento, di sistemi elettrici ed informatici reperibili sul mercato o derivanti dalla propria sperimentazione, sia a livello hardware che software. La societa' potra' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell oggetto sociale, ivi comprese l assunzione di interessenze e partecipazioni, dirette o indirette, in altre societa' ed imprese con oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio e la prestazione di fidejussioni, avalli cambiari e garanzie reali a favore di terzi, purche' non costituiscono la sua attivita' prevalente, mai nei confronti del pubblico e non in contrasto con le norme contenute nel d. Lgs. 385/1993 e nel testo unico in materia di intermediazione mobiliare. La cooperativa potra' anche richiedere contributi e finanziamenti da parte sia dello stato che di enti regionali, locali e della comunita' europea. Potra' aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Potra' infine, a titolo di sola indicazione esemplificativa: - dare adesioni e partecipazione a societa', enti ed organismi diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili; - potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale, potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni. Inoltre, secondo l'art. 5 della suddetta legge n. 59/92, la cooperativa potra' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed al potenziamento aziendale; - potra' conferire incarichi professionali ed in generale avvalersi dell opera di terzi per il perseguimento degli scopi sociali; la cooperativa nel perseguimento degli scopi sociali potra' agire sia in proprio, sia in collaborazione con enti privati e pubblici, mediante convenzioni, concessioni, affidamenti ed ogni altra forma di rapporto.
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