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Nell'osservanza delle norme applicabili, la societa' - entro i limiti e con le modalita' di legge e comunque con esclusione di qualsiasi attivita' il cui esercizio in forma societaria sia vietato dalla legge - ha per oggetto l'esercizio: a) dell'attivita' di consulenza e di assistenza in materia tributaria, societaria e di ogni altra attivita' che le leggi vigenti consentono a coloro che sono iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o al registro dei revisori legali, di cui al d. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche; b) della consulenza e assistenza legale; con precisazione che, ai fini dell'iscrizione presso il relativo albo e in conformita' alla previsione contenuta nell'art. 8, comma 2, del d. M. 8 febbraio 2013 n. 34, l'attivita' prevalente e' quella di cui alla precedente lettera a). La societa', per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potra' compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attivita' svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, anche a mezzo di strumenti derivati (cosi' come definiti nella prassi bancaria), concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie, anche a favore di terzi, nonche' assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in societa' italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Restano comunque escluse dall'oggetto sociale e precluse alla societa' l'attivita' d'impresa, nonche' ogni altra attivita' vietata dalla legge. Le attivita' di cui sopra saranno svolte in via esclusiva dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta (di seguito anche: "soci professionisti", anche al singolare, ove il contesto lo richieda). A questi fini, la designazione del socio professionista potra' essere compiuta dal cliente, idoneamente informato per iscritto in via preventiva ai sensi di legge; in mancanza di tale designazione, la societa' comunichera' previamente per iscritto al cliente il nominativo del socio o dei soci professionisti incaricati. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, i singoli soci professionisti potranno avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione e delle competenze di altri studi professionali, costituiti in forma di societa' od associazione professionale, di singoli professionisti esterni, di societa' di servizi nonche' di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' avvalersi di sostituti, da comunicare al cliente ai sensi di legge. E' fatto salvo l'eventuale dissenso del cliente, da comunicarsi per iscritto ai sensi di legge. La societa' fornira' inoltre al cliente le necessarie informazioni sull'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalita' di investimento.
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