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Lo svolgimento dell'attivita' fiduciaria e di revisione prevista dalla l. 23/11/1939 n. 1966 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al r. D. 22/04/1940 n. 531. Nell'ambito di tali attivita' la societa' potra', in particolare, svolgere le seguenti attivita': a) la gestione e l'amministrazione per conto di terzi, a titolo fiduciario, di beni mobili, ivi comprese le azioni, quote, obbligazioni e titoli di credito, nonche' di complessi mobiliari; b) la gestione e l'amministrazione in nome e per conto terzi di complessi immobiliari, patrimoni e aziende appartenenti a terzi; c) l'intestazione fiduciaria di azioni, quote, obbligazioni e titoli di credito; d) l'assunzione di incarichi di rappresentanza, anche in nome proprio ma per conto terzi, di possessori di azioni, obbligazioni, quote sociali e di comproprieta', titoli di credito; e) l'esecuzione di incarichi e mandati di ordine patrimoniale e l'assunzione di rappresentanze di interessi patrimoniali; f) la ricezione in deposito di azioni anche ai fini dell'intervento in assemblea delle societa' emittenti; g) il pagamento ai soci di dividendi e di utili distribuiti dalle societa', su incarico delle stesse; h) l'assunzione di incarichi per amministrare beni in qualita' di trustee ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364; i) l'assunzione di incarichi di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti; j) l'organizzazione contabile di aziende sotto qualsiasi forma costituite; k) l'accertamento, controllo e verifica di condizioni tecnico-economiche, legali e finanziarie specie se poste a garanzia di operazioni di credito o di finanziamento. L'elencazione di cui sopra deve intendersi a titolo esemplificativo in quanto la societa' potra' compiere tutte quelle operazioni e svolgere tutte quelle attivita' comunque rientranti o connesse con l'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione o comunque necessarie all'espletamento degli incarichi fiduciari o di revisione ricevuti. La societa' potra' inoltre compiere, con mezzi propri, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie direttamente od indirettamente connesse al raggiungimento dello scopo sociale, deliberate dall'organo amministrativo. La societa' non potra' svolgere, e le restano espressamente inibite, le seguenti attivita': 1) effettuazione nel proprio interesse di operazioni comunque connesse agli affari relativi ai terzi amministrati; 2) effettuazione di operazioni nell'interesse dei propri fiducianti con societa' collegate o controllate dalla societa' fiduciaria, salvo che tali operazioni non siano espressamente richieste ed autorizzate dai fiducianti; 3) effettuazione di operazioni di consulenza anche finanziaria, di studio, di assistenza, espressamente riservate agli iscritti in albi professionali ai sensi della l. 23/11/1939 n. 1815; 4) rilascio di garanzie anche fidejussorie e di avalli per conto dei propri fiducianti salvo che da parte dei medesimi non siano stati previamente forniti i necessari mezzi finanziari ovvero che non sia stata previamente costituita una adeguata garanzia in contanti, titoli di stato, fidejussioni bancarie od assicurative, ad integrale copertura degli impegni assunti.
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