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Scopo mutualistico: la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: - in via prevalente, di trasformare, confezionare, collocare sul mercato e commercializzare, con risorse proprie e attraverso l'ausilio di personale esterno, i prodotti della terra conferiti dai soci in societa' ovvero acquistati da terzi; - incrementare, valorizzare e tutelare la produzione delle aziende agricolo-zootecniche dei singoli soci, nel quadro dei generali orientamenti dell'economia nazionale e degli obiettivi della politica agricola della unione europea, anche mediante la regolamentazione delle produzioni, la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi; - di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, occasioni di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci stessi. L'attivita' della societa' cooperativa, pertanto, segue i principi della mutualita' con l'esclusione di ogni finalita' speculativa, secondo quanto disposto dal presente statuto, dagli artt. 2512 e seguenti del codice civile, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorita' competenti e/o iscrizioni in appositi albi. La societa' in funzione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che intende mantenere: a) - non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo di buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; b) - non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsti per i dividendi; c) - non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori, ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; d) - dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento. Nello svolgimento della propria attivita' la cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. L'attivita' potra' essere svolta anche con terzi. Oggetto sociale : considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse, come piu' dettagliatamente descritte dall'art. 2135 c. C. Nel testo sostituito dall'art. 1 del d. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s. M. I. . La cooperativa potra' svolgere, non come attivita' prevalente ma per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale, qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; b) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili, fideiussori diretti e consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi voglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. La societa' potra' inoltre emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2526 c. C. Sono escluse dall'oggetto sociale: le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d. Lgs. 385/93 e delibera di attuazione del c. I. C. R. Del 3 marzo 1994 pubblicata nella g. U. N. 58 dell'11 marzo 1994, quelle riservate alle sim di cui all'art. 1 l. 1/91 e quant'altro disciplinato dal d. Lgs. 415/96, le attivita' di mediazione e consulenza di cui alla l. 108/96, le attivita' delle imprese di investimento di cui al d. Lgs. N. 58/98.
Parole chiaveL'azienda Torretta Zerosei Società Cooperativa Agricola appartiene al macrosettore Agricoltura e si occupa di Produzione ortofrutta. Il codice ATECO 01.13 corrisponde all'attività: Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi.
Torretta Zerosei Società Cooperativa Agricola è conosciuta anche come: "TORRETTA ZEROSEI", "SOCIETA TORRETTA ZEROSEI", "COOPERATIVA TORRETTA ZEROSEI", "SOCIETA COOPERATIVA TORRETTA ZEROSEI" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TORRETTA ZEROSEI".
Torretta Zerosei Società Cooperativa Agricola è classificata come "microimpresa" secondo i parametri UE (meno di 10 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.