79.90.19:
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
Dipendenti
882
Età
4 anni
Azienda operativa dal 2018
Esponenti
Ginevra Conte
L'azienda
Descrizione
Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa si prefigge di svolgere le piu' ampie attivita' nel campo sociale, sanitario, socio-sanitario, assistenziale, educativo, scolastico nonche' culturale, di formazione, di promozione per concorrere, nello spirito della legge 381/1991 al benessere, alla promozione umana e dei diritti dei cittadini e della comunita'. 2. Per realizzare al meglio tale finalita' la cooperativa potra' collaborare a vario titolo e in vario modo con altre cooperative e consorzi, con organismi appartenenti al terzo settore, con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con le universita' e con le pubbliche amministrazioni nonche' con le imprese. 3. In particolare con riferimento ai servizi di cui alla lettera. A, art. 1, della legge 381/91, la cooperativa potra' effettuare attivita' di servizi educativi, didattici e ricreativi per minori e soggetti svantaggiati; di servizi di riabilitazione; di gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; di servizi informativi e formativi rivolti a minori, giovani, disoccupati, persone in situazione di disagio e cittadini immigrati; di orientamento scolastico e professionale; di orientamento psicopedagogico; di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie e alle scuole; di servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza; di centri di animazione giovanile, di gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale; di gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, anche con finalita' turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonche' analoghe attivita' rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle devianze minorili; di gestione di servizi per la prima infanzia e per l'infanzia; di servizi di baby parking; di servizi tipo informagiovani e informacittadino; di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo nonche' altre iniziative per il tempo libero e la cultura; di sostegno e/o assistenza ai pazienti psichiatrici; di sostegno ai portatori di handicap; di gestione di case protette, comunita' alloggio, case famiglia, servizi inerenti l'assistenza in comunita' dei tossicodipendenti; di servizio di consulenze familiari; di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di eta' ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani; di consulenza psicopedagogica; di promozione di attivita' di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli enti che svolgono attivita' finalizzata alla cura dello sviluppo della persona; di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa anche in quei casi in cui si richiedono interventi volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di difficolta' di integrazione sociale dei minori; di prevenzione laddove siano individuati fattori a rischio di emarginazione e di disadattamento; attivita' di gestione, formazione e consulenza nel settore della solidarieta', anche in ottica di mobilita' internazionale; erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 25 della legge regionale lombardia n. 19/2007 e successive modificazioni; di servizio per il lavoro di cui all'art. 13 della legge regionale lombardia n. 22/2006 e successive modificazioni. 4. La cooperativa potra' svolgere anche le seguenti attivita' di cui al comma primo sub lettera b) dell'articolo 1 della legge n. 381/1991, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente statuto nonche' dalle norme, anche regolamentari, della regione lombardia che si intendono qui recepite: - catering, ristorazione e gestione mense; - attivita' di progettazione e di manutenzione del verde pubblico e/o privato; - produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere; - produzione, preparazione, distribuzione, consegna e trasporto di cibi, bevande e pasti, anche preconfezionati; - laboratori di lavanderia e stireria industrialem noleggio, lavaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere; - costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili e industriali, occorrenti per lo svolgimento di qualsiasi attivita' umana, diretta o indiretta, completi di strutture, impianti tecnologici e finiture, nonche' delle eventuali opere connesse, complementari ed accessorie; - servizi di archiviazione dati e documenti su supporti fisici e automazione delle loro gestioni, servizi di ogni tipo connessi od affini all'informatica prestati ad imprese e soggetti sia pubblici che privati; - lavori di pulizia ed attivita' accessorie per enti pubblici e privati; - servizi di portierato condominiale, gestione apertura edifici, palestre e campi da gioco; - traslochi, manutenzioni, approntamenti alloggi, sgombri; - attivita' finalizzate alla commercializzazione di prodotti propri o di terzi; - attivita' di confezionamenti di kit di vario tipo, conservazione e trasformazione di prodotti; - ritiro e consegna corrispondenza per enti pubblici e privati; assemblaggio di prodotti di vario tipo anche per conto terzi; - attivita' artigianali, agricole e di allevamento; attivita' di valorizzazione dei beni ambientali e culturali; - gestione di strutture alberghiere (case famiglia, case vacanza, ostelli, agriturismo, rifugi, fattorie didattiche, ecc. );. 5. Tali attivita' dovranno essere realizzate con l'impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991 per almeno il 30%. Tali attivita' potranno essere realizzate anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi del regolamento ce n. 2204/2002. 6. Le attivita' di cui al presente articolo sono poste in essere allo scopo di integrarle funzionalmente ed in maniera coordinata. 7. La cooperativa adotta un organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attivita' esercitate. 8. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istruzione, costruzione, acquisto di magazzini attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. 9. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. 10. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. 11. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. 12. L'organo di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. 13. La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.