Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Tre Nocciole Società Cooperativa, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Le finalita' mutualistiche della societa' si intendono rivolte all'interesse dei soci e sono limitate dagli interessi generali della categoria dei soci lavoratori, secondo le direttive che saranno impartite dal consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali. La societa' cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa collettiva che ne' e' l'oggetto, continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali offerte dal mercato. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore, ma non anche distinto rapporto mutualistico di lavoro. La cooperativa non ha finalita' speculative ed intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato, ai benefici della mutualita'. - requisiti mutualistici - la societa' deve intendersi a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, cosi' come determinato nel presente articolo e nel successivo. L'organo amministrativo ed i sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c. C. . La societa', in ragione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che intende mantenere: a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; b ) non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c ) non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori, ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come sopra definita, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come determinati nello statuto sociale di cui appresso, la cooperativa si propone di esercitare le seguenti attivita': - conduzione di terreni e/o aziende agricole proprie, in affitto, in uso, in comodato o comunque in possesso; - operare miglioramenti ordinari e straordinari dei terreni e delle colture; - effettuare opere di bonifica su terreni agricoli anche per conto terzi; - promuovere e migliorare la produzione ed il collocamento sul mercato dei prodotti allo stato naturale e trasformati nonche' la trasformazione, la selezione e la conservazione dei prodotti medesimi; - servizi di facchinaggio, carico, scarico e movimentazione merci, anche con l'ausilio di mezzi meccanici. Ognuna delle predette operazioni potra' essere eseguita tramite strumenti propri o di terzi. La societa', per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potra' svolgere ogni tipo di attivita' connessa con gli scopi anzidetti onde contribuire ad un migliore raggiungimento degli stessi. La societa' al fine di rendere piu' efficace la propria azione, con deliberazione dell'assemblea dei soci, potra' consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. La cooperativa puo' ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Tali attivita' verranno svolte secondo i principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'art. 2512 c. C. , potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. La societa' cooperativa, inoltre, potra': - partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private; - assumere partecipazione in altre societa' aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato; - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie alla attivita' sociale; - costituire ed essere socia di societa' per azioni ed a responsabilita' limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa; - costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c. C. ; - dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; - concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; - effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; - contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; - svolgere qualunque attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.
Parole chiave