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La societa' ha per oggetto esclusivamente lo svolgimento di attivita' agricola in ogni sua forma e manifestazione senza alcuna limitazione e in particolare la coltivazione di fondi rustici, l'allevamento di animali, nonche' lo svolgimento delle attivita' agricole connesse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c. C. La societa' potra' effettuare sui fondi di cui abbia a qualsiasi titolo la disponibilita' o il godimento, tutti gli interventi e trasformazioni che riterra' utili e necessari al raggiungimento degli scopi sociali. Per la realizzazione del suddetto scopo la societa' potra': - acquistare e/o ottenere il godimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli, fabbricati, aziende agricole, attrezzature e quant'altro necessario e/o utile allo svolgimento dell'attivita' sociale; - prendere in affitto, acquisire in leasing o in comodato macchinari, attrezzature agricole, autovetture ed autocarri, fabbricati, mobili, fondi rustici ed aziende agricole; - acquistare macchinari e arredi, automezzi, concimi chimici, azotati, concimi complessi, o naturali, anticrittogamici, imballaggi e tutti gli altri prodotti e materiali necessari alla suddetta attivita'; - costruire ed assumere direttamente ed indirettamente la gestione di impianti per la lavorazione e la conservazione dei prodotti agricoli provenienti dai terreni agricoli gestiti dalla societa' o da terzi, nonche' la lavorazione delle materie prime e prodotti occorrenti per lo svolgimento della propria attivita'; - istituire e gestire unita' locali nei mercati per la vendita diretta al consumatore o all'ingrosso della merce di produzione propria; - conservazione e trasformazione di prodotti agricoli (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo trasformazione di uva da mosto in vino, imbottigliamento, commercializzazione di prodotti finiti); - attivita' agrituristiche e agrisociali; - produzione di energia da fonti rinnovabili; - attivita' agricole anche conto terzi; - assumere interessenze e partecipazioni anche totalitarie sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attivita' analoghe o accessorie all'attivita' sociale purche' nei limiti previsti dall'art. 2361 del codice civile. La societa' nel caso di interessenze, puo' inoltre concedere avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia idonea a facilitare l'ottenimento del credito a favore della societa' o impresa partecipata. Al solo fine del raggiungimento di tali scopi la societa' potra' partecipare a trattative private e gare di appalto con enti pubblici e privati e compiere qualsiasi attivita', anche in forma associativa o di collaborazione con terzi, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria che si rendesse utile o necessaria per il migliore svolgimento dello oggetto sociale, nonche' assumere e dare partecipazioni in altre imprese aventi analogo oggetto - esclusa comunque la collocazione di dette partecipazioni presso il pubblico - ricevere e prestare garanzie nel modo piu' ampio da e/o a favore di terzi siano essi privati o societa' (potendosi obbligare con fideiussioni, avalli, iscrizioni di ipoteca sui beni sociali a garanzia di mutui, fidi e operazioni bancarie). Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attivita' riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati allo esercizio di specifiche attivita' in forza di particolari disposizioni di legge, la societa' dovra' demandarne in ogni caso la esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilita'. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari, art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare, decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e quelle di mediazione, legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attivita' professionali protette, legge 23 novembre 1939 n. 1815, e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'. In ogni caso, quelle delle superiori attivita' che sono riservate per legge a particolari categorie di soggetti non potranno essere svolte direttamente dalla societa', bensi' a mezzo di professionisti e tecnici abilitati, iscritti nei rispettivi albi, registri o elenchi, che eseguiranno l'incarico assunto personalmente e sotto la propria diretta e personale responsabilita', il tutto nel rispetto delle norme dettate dalla legge e dal codice civile per l'esercizio delle professioni intellettuali.
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