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La societa' ha per oggetto esclusivo l'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, ed in particolare: - la coltivazione del fondo; - la silvicoltura; - l'allevamento del bestiame; - l'esercizio di attivita' connesse alle precedenti. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento del bestiame si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si considerano connesse alle precedenti le attivita', svolte dalla stessa societa' agricola, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonche' le attivita' di agriturismo. La societa' potra' inoltre prestare garanzie reali, fideiussioni, avalli a favore di terzi, siano essi privati, soci della societa' stessa od altre societa' e potra' obbligarsi con fideiussioni, avalli ed iscrizioni di ipoteche o di privilegi sui suoi beni, a garanzia di mutui per crediti ordinari, speciali, affidamenti ed operazioni bancarie in genere. La societa' potra' inoltre compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie utili o solo opportune per il conseguimento dello scopo sociale e potra' anche assumere partecipazioni in altre imprese, comunque organizzate, costituite o costituende aventi attivita' affini o complementari. La societa' potra' compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, purche' non in via prevalente, per il raggiungimento dello scopo sociale, con l'esclusione di tutte le attivita' di cui all'art. 106 del d. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993.
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