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Art. 3 (scopo comunitario) la cooperativa non ha scopo di lucro e suo unico fine e' valorizzare le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali della comunita' di tresignana e comuni limitrofi, ivi compresi in particolare i piccoli borghi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tresigallo, formignana, rero, final di rero, roncodiga', valpagliaro e brazzolo, con l'obiettivo prioritario di soddisfare i bisogni di tale comunita', migliorando la qualita' sociale ed economica della vita di chi la abita e vi opera e favorire le condizioni per contribuire all'aumento della popolazione residente. Pertanto, la societa' opera nell'interesse generale della comunita' indicata, ispirandosi a criteri di sostenibilita' e sviluppo integrato del territorio. Art. 4 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio di mutualita' prevalente senza fini di speculazione privata. Essa ha l'obiettivo di fornire ai propri soci occasioni di fruizioni di beni e di servizi a condizioni piu' vantaggiose rispetto a quelle di mercato, favorendo il miglioramento della qualita' della vita e contrastando il declino economico e sociale della comunita' di tresignana e comuni limitrofi. In particolare lo scambio mutualistico si realizza attraverso: - l'accesso agevolato a servizi turistici culturali e ricreativi volti alla valorizzazione del patrimonio locale; - la fornitura di assistenza tecnica e di supporto per l'autoproduzione ed autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, favorendo il risparmio dei soci; - l'erogazione di servizi di consulenza per mezzo dei professionisti associati e convenzionati con la stessa cooperativa. Nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare i principi di parita' di trattamento, democraticita' e legame con il territorio, assicurando che i benefici della cooperazione siano ripartiti in proporzione alla quantita' e alla qualita' degli scambi mutualistici intercorsi. La cooperativa aderisce alla legacoop estense. Art. 5 (oggetto) considerati gli scopi comunitari e mutualistici della societa', la cooperativa ha come oggetto l'esercizio in via stabile e principale di attivita' d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d. Lgs. 112/2017 e con espresso richiamo al disposto dell'art. 3 del d. Lgs. 112/2017 ed ai divieti ivi elencati. Nello specifico, la cooperativa opera nei seguenti settori: - organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale o culturale e di attivita' culturali, artistiche o ricreative (rif. Art. 2, c. 1, lett. K, i, d. Lgs 112/2017): promozione del turismo sul territorio attraverso l'organizzazione di eventi culturali come festival, mostre, concerti, attivita' di scoperta del territorio attraverso la promozione di attivita' cicloturistiche e mercatini, nonche' l'erogazione di servizi di prossimita' finalizzati a creare occasioni di momenti aggregativi e di informazione rivolti alla comunita' territoriale; - tutela, valorizzazione del patrimonio e riqualificazione di beni pubblici (rif . Art. 2, c. 1, lett. F, i, z, d. Lgs 112/2017): gestione diretta di beni del patrimonio pubblico, anche a seguito di assegnazione per bando, al fine di organizzarvi eventi e attivita' di promozione culturale, artistica e ricreativa di interesse sociale, nonche' la riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati a favore della comunita'; - interventi di tutela e valorizzazione dell'ambiente (rif. Art. 2, c. 1, lett. E, d. Lgs 112/2017): attraverso l'assistenza tecnica ed il supporto al disbrigo pratiche in materia di risparmio e razionalizzazione energetica, nonche' lo sviluppo di attivita' economiche volte all'autoproduzione ed autoconsumo di energia da fonti rinnovabili; - servizi strumentali alle imprese sociali e agli ets (rif. Art. 2, c. 1, lett. M, d. Lgs 112/2017): l'assistenza tecnica finanziaria, il supporto al disbrigo pratiche in materia di finanziamento ed accesso al credito, nonche' l'erogazione e la promozione di servizi tecnologici e digitali. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa potra' inoltre stipulare accordi o convenzioni sia con soci, ove in possesso dei requisiti specifici, che con soggetti terzi. E' tassativamente escluso l'esercizio di ogni attivita' finanziaria e di intermediazione finanziaria riservata per legge a soggetti qualificati. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'art . 2526 c. C. . La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveL'attività economica con codice ATECO 94.99.20 è: Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby.