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1. L'associazione ha per oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art 7 del d. Lgs. 28/02/2012 nr. 36, con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti discipline sportive: baskin (basket inclusivo) ed altresi' tutte le eventuali altre forme di sport inclusivo. L'esercizio delle attivita' sportive e' attuato anche attraverso: - la pratica e la promozione di ogni attivita' di carattere ricreativo e sociale, finanziata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo; - l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici, di corsi e di campi sportivi finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica; - la costituzione di squadre di atleti; - l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative la finalita' dell'associazione e' quella di sensibilizzare la popolazione ed in particolare i giovani allo sviluppo ed all'organizzazione di attivita' sportive e ricreative atte alla diffusione ed alla promozione della cultura dello sport orientata all'integrazione fra persone "normodotate" e persone "diversamente abili". 2. Per il raggiungimento delle finalita' sociali l'associazione aderisce alle federazioni locali e nazionali, comprese tutte le federazioni riconosciute dal coni e, ove paralimpici, riconosciuti dal c. I. P. Nonche' a tutti gli enti di promozione sportiva, ricreativa e culturale, corrispondenti alle attivita' sportive, ricreative che intende curare, impegnandosi a rispettarne gli statuti, i regolamenti e le disposizioni. L'associazione si iscrive al registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, tenuto dal dipartimento dello sport. L'associazione potra' aderire ad altre associazioni, enti, societa' ed organizzazioni nazionali ed internazionali, nonche' potra' assumere partecipazioni in societa' sia di persone che di capitali purche' vi sia una utilita' allo sviluppo della citata attivita' istituzionale dell'associazione stessa. 3. L'associazione e' apolitica, apartitica, aconfessionale ed e' senza scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale. 4. L'associazione e' altresi' caratterizzata dalla democraticita' della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettivita' delle cariche associative. 5. Nei limiti previsti dall'art. 9 d. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, e' facolta' dell'associazione svolgere attivita' secondarie e strumentali, comprese attivita' di natura commerciale, purche' strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo: - attivita' ricreativa, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro, nonche' l'affitto degli spazi (sale) dell'associazione; - la promozione di attivita' sportiva, ricreativa, e, in generale, l'attivita' svolta da soci o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo. 6. L'associazione garantira' la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale. 7. L'associazione potra' collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalita' similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. 8. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del coni, del c. I. P. , nonche' agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal coni, a cui vorra' affiliarsi. L'associazione si impegna altresi' a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attivita' sportiva praticata. 9. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorita' sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. 10. L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 d. Lgs. 36/2021
Parole chiaveIl codice 93.19.10 (ATECO) descrive l'attività come: Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi.