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La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attivita' costituente l'oggetto sociale finalizzata in via prioritaria: - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381 e succ. La cooperativa svolge quindi la propria attivita' caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi. La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attivita' - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attivita' lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attivita' della cooperativa medesima e' diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa. La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci. La cooperativa e' considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualita' prevalente (art. 111-septies disp. Att. C. C. ). La cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. B), della legge n. 381/1991 l'esercizio delle seguenti attivita': - la cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi e giardini, lavori di rimboschimento; lo svolgimento di attivita' di sistemazione, pulizia e manutenzione di spazi e strutture di interesse pubblico in generale, ivi compresi verde pubblico, strade, piazze, musei, biblioteche, siti archeologici; la gestione di servizi cimiteriali e per la manutenzione di beni culturali; - l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo della sistemazione, pulizia e manutenzione di edifici e giardini; servizi di custodia e portierato; - movimenti di terra; - servizi di raccolta, trasporto e conferimento di nettezza urbana e rifiuti in generale; - trasporto conto terzi; - servizi di guardiania; - autolavaggio, lavaggio auto; - bar e ristorante; - somministrazione di alimenti e bevande tramite l'ausilio di macchine automatiche; - gommista; meccatronico (auto, moto, veicoli commerciali, camion, mezzi agricoli, movimento terra; - meccanico, carrozziere, revisioni auto, rivendita autoricambi, officina mobile, soccorso stradale. La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. Sono escluse dall'oggetto sociale quelle attivita' che la legge specificamente riserva a professionisti iscritti in appositi albi e/o elenchi. La cooperativa potra' compiere, non come attivita' prevalente ma per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fideiussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e societa' a cui la cooperativa aderisce nonche' a favore di altre cooperative, e potra' assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, inoltre potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalita' previsti dalla vigente normativa. La societa', sussistendo le condizioni di legge, potra' inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 14 dello statuto, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del cod. Civ. La societa' cooperativa svolge la propria attivita' anche con terzi non soci ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2521 del cod. Civ. . L'organo amministrativo curera' l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di categoria, l'adesione a consorzi le cui finalita' non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ricorrendo i presupposti di legge, nell'apposito albo delle societa' cooperative a mutualita' prevalente. La societa' intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione ed e' disciplinata dai principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi in materia.
Parole chiaveTuttoverde Società Cooperativa Sociale svolge la propria attività nel macrosettore Altri servizi non finanziari, segmento Altri servizi non finanziari. Il settore di attività (codice ATECO 81.30.00) è: Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole).
L'azienda Tuttoverde Società Cooperativa Sociale utilizza anche i nomi: "TUTTOVERDE", "SOCIETA TUTTOVERDE", "COOPERATIVA TUTTOVERDE", "SOCIETA COOPERATIVA TUTTOVERDE" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TUTTOVERDE".
Tuttoverde Società Cooperativa Sociale appartiene alla categoria "piccola impresa" per numero di dipendenti (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.