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3. 1. La societa' esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportivo dilettantistica ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica, ai sensi dell'articolo 7. 1, lettera b), del d. Lgs. N. 36/2021, con particolare riferimento all'organizzazione della formazione e della preparazione di persone che vogliono praticare, anche in modo agonistico, lo sport in genere, attraverso l'attivita' di sviluppo fisico svolta in base alle direttive delle federazioni sportive nazionali di appartenenza, nonche' la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attivita' agonistica in genere ad essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalita' e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle federazioni sportive nazionali e dell'ente di promozione sportiva a cui intendera' aderire; tale attivita' e' senza fine di lucro e viene esplicitamente previsto che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite. 3. 2. In particolare, la societa' ha per oggetto: - l'esercizio e l'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attivita' sportive riconosciute, nel rispetto e nell'accettazione delle norme del coni, del cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intendera' affiliarsi; - l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica; - l'organizzazione di attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive dilettantistiche praticate; - la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attivita' agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalita' e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intendera' affiliarsi. 3. 3. Inoltre, nei limiti previsti dall'articolo 9 del d. Lgs. N. 36/2021 e della normativa di attuazione, potra' svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attivita', strettamente connesse al fine istituzionale: - gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprieta', sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilita' di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo; - gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini; - la promozione dell'attivita' sportiva, culturale e ricreativa e, in generale, dell'attivita' svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; - l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attivita' di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attivita' sportiva e ricreativa. 3. 4. Si applica l'eccezione al computo delle attivita' diverse per i proventi di cui all'articolo 9, comma 1-bis, del d. Lgs. N. 36/2021. 3. 5. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la societa' potra' svolgere ogni attivita', anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e, in particolare, quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto d'immobili da destinare ad attivita' sportive. 3. 6. La societa' potra' altresi' procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss. , c. C. . 3. 7. Sono inibite alla societa' le attivita' dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle sim, alle fiduciarie e alle finanziarie; e' invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro tempore vigente, nonche' l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto. 3. 8. Al fine di svolgere l'attivita' sociale, la societa' puo' assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali. 3. 9. La societa' si conforma alle norme ed alle direttive coni e cip nonche' agli statuti e ai regolamenti delle fsn, dsa e eps a cui la societa' intende affiliarsi. 3. 10. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle societa' affiliate. 3. 11. La societa' si impegna per conto di coloro che svolgono attivita' al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla fsn, eps e dsa anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16 del d. Lgs. N. 39/2021. 3. 12. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla societa' e' una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La societa' si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva. Tutto quanto precede dovra' essere svolto nel pedissequo rispetto delle norme imperative inderogabili.
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