Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Articolo 5 - oggetto "per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di operare nei seguenti settori: * attivazione e/o gestione di centro infanzia, scuola dell'infanzia, asili nido, nidi aziendali, scuola primaria, centro giochi, ludoteca, ludobus, baby parking, spazi gioco presso centri commerciali, ospedali ed eventualmente presso strutture che richiedano tale servizio, biblioteche, informa giovani; gestione mense; * attivazione e/o gestione di servizi di pre/post scuola, sostegno scolastico con attivita' di doposcuola, progettazione ed allestimento di laboratori di varia natura all'interno di strutture scolastiche e non; * servizi a carattere socio-educativo ed assistenziale, a domicilio, svolti a favore di bambini della prima e seconda infanzia, servizi di animazione ed educazione sociale nel territorio; * gestione di centri sociali giovanili, centri di accoglienza per minori, case di vacanza per minori, campeggi, organizzazione di gite scolastiche e visite guidate museali; * promozione di convegni, tavole rotonde, seminari e corsi di aggiornamento allo scopo di favorire negli operatori ed educatori maggiori competenze nell'educazione; * gestione di residenze sanitarie assistenziali, centri diurni integrati e assistenza domiciliare per anziani e persone in stato di disagio e/o bisogno; * attivita' educative e di sostegno per bambini, adolescenti e persone diversamente abili; * attivazione e/o gestione di attivita' e progetti legati alla prevenzione del disagio fisico, psicologico e relazionale, promozione del benessere della persona. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e direttamente attinenti ai medesimi. Tale attivita' verra' svolta secondo principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'art. 2512 del codice civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative anche di non soci. La societa' cooperativa, inoltre, potra': - partecipare a gare d appalto sia pubbliche che private; - assumere partecipazione in altre societa' aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato; - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe, o comunque accessorie all'attivita' sociale; - costituire ed essere socia di societa' per azioni ed a responsabilita' limitata, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa; - costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile; - dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; - concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; - effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; - contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; - svolgere qualunque attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale. I soci potranno effettuare su richiesta dell organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della societa' devono considerarsi infruttiferi. Tali attivita' verranno svolte secondo i principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall articolo 2512 del codice civile e potranno essere rivolte anche a non soci.
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