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Articolo 3) oggetto sociale 3. 1. La societa' esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportivo-dilettantistica ai sensi dell'art. 7. 1, lettera b), d. Lgs. N. 36/2021 con particolare riferimento alla pratica del pugilato giovanile, del pugilato amatoriale-gym boxe (prepugilistica, boxe competition, boxe in action, light boxe, soft boxe), del pugilato pro, del pugilato aob/iba, del kick boxe e della ginnastica finalizzata alla salute, al fitness ed al wellness (con metodologie anche simili allo yoga, al pilates ed alla zumba), in tutte le loro specialita', discipline e declinazioni. 3. 2. In particolare, la societa' ha per oggetto: - l'esercizio e l'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attivita' sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del coni, del cip, della fpi e delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intendera' affiliarsi; - l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica; - l'organizzazione di attivita' didattica per l'avvio, per l'aggiornamento e per il perfezionamento nelle attivita' sportive dilettantistiche praticate; - la promozione e l'organizzazione di gare, di tornei e di ogni altra attivita' agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalita' e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intendera' affiliarsi. 3. 3. Inoltre, nei limiti previsti dall'art. 9 d. Lgs. N. 36/2021 e della normativa di attuazione, potra' svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attivita', strettamente connesse al fine istituzionale: - gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature, sia di proprieta', sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilita' di concedere a terzi l'uso o l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo; - gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini; - la promozione dell'attivita' sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attivita' svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e di ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; - l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attivita' di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attivita' sportiva e ricreativa. 3. 4. Si applica l'eccezione al computo delle attivita' diverse per i proventi di cui all'art. 9, co. 1-bis, d. Lgs. N. 36/2021. 3. 5. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la societa' potra' svolgere ogni attivita', anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che dovesse essere ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di strutture sportive, ivi compresi l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto d'immobili da destinare ad attivita' sportive. 3. 6. La societa' potra' altresi' procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o di rami di essa sotto l'osservanza degli artt. 2561, 2562, 1615 e ss. C. C. . 3. 7. Sono inibite alla societa' le attivita' dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle sim, alle fiduciarie e alle finanziarie; e' invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonche' l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare. 3. 8. Al fine di svolgere l'attivita' sociale la societa' puo' assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali. 3. 9. La societa' si conforma alle norme ed alle direttive del coni nonche' agli statuti ed ai regolamenti della fpi e delle federazioni fsn, dsa e eps a cui la societa' intende affiliarsi. 3. 10 con l'affiliazione, la societa' accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive dell'organismo affiliante, della f. P. I. , del c. I. O. , del c. O. N. I. , dell'i. P. C. E del c. I. P. 3. 11 la societa' si impegna ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le disposizioni degli statuti e dei regolamenti federali delle f. S. N. - d. S. A. - e. P. S. A cui la societa' intendera' affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle societa' affiliate. 3. 12 la societa' si impegna a tesserare alla f. P. I. O f. S. N. O d. S. A. O all'e. P. S. , per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri atleti, tecnici e dirigenti ovvero tutti i soggetti per cui la regolamentazione dell'organismo affiliante prevede lo status di tesserato. 3. 13 la societa' si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del c. I. O. E del c. O. N. I. E, ove paralimpici riconosciuti dall'i. P. C. E dal c. I. P. , e/o f. S. N. - d. S. A. - e. P. S. 3. 14 la societa' s'impegna altresi' a garantire il corretto e regolare svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali cosi' come previsto dalle norme delle singole discipline sportive a cui risulta affiliata. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della rispettiva federazione sportiva, e' nominato dall'organo amministrativo della societa'.
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