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Lo scopo della cooperativa e' quello di ottenere, nell ambito dell oggetto sociale, tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, con scambio mutualistico il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi dei soci, mediante l assegnazione in godimento di unita' immobiliari. Al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la societa' potra': a) utilizzare aree edificabili a mezzo del diritto di superficie, o mediante la piena proprieta', o per mezzo di permuta o assegnazione gratuita su aree di proprieta' di pubbliche amministrazioni od altri enti, societa' o privati, realizzare interventi costruttivi, nonche' acquistare immobili, anche da risanare o demolire e ricostruire, in piena proprieta', in diritto di superficie o in uso, ovvero ancora in locazione o comodato, anche attraverso l assegnazione gratuita da parte di pubbliche amministrazioni od altri enti, societa' o privati da assegnare in godimento ai soci ; b) compiere tutte le operazioni finanziarie utili per il proprio funzionamento, ivi comprese le aperture di conti correnti, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui ipotecari ed il ricorso al credito ordinario; c) partecipare alle iniziative di social housing e similari assumendo il ruolo utile od opportuno per l attuazione dei relativi progetti, nell osservanza del quadro normativo e convenzionale di riferimento per assegnazioni in godimento ovvero, in via eccezionale, in proprieta' d) riservarsi la facolta' di ricevere conferimenti e/o finanziamenti da parte dei soci per raggiungere le finalita' sociali; e) promuovere ed attuare la mutualita' fra i soci anche mediante contributi e/o conferimenti finanziari da parte dei medesimi; f) promuovere e svolgere nei locali della cooperativa, o altrove, iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo; in particolare, in accordo con gli enti nel cui territorio opera la cooperativa, concorrere alla loro gestione; g) promuovere e gestire nuove forme dell abitare, anche temporanee, a favore di studenti, anziani o altre specifiche categorie, fornendo i correlati necessari servizi; h) assumere il compito di stazione appaltante; i) fornire ai soci assegnatari il godimento dell'alloggio anche completo di arredamento e di tutti i servizi di gestione ed amministrazione degli stabili inerenti j) la cooperativa, con deliberazione del consiglio di amministrazione, potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, nei limiti di legge e preferibilmente in imprese cooperative, o comunque legate al movimento cooperativo; dare adesioni ad altri enti ed organismi economici, anche con scopi consortili e fideiussori, promossi dalla legacoop e diretti a consolidare il movimento cooperativo, di consorziarsi, anche senza creazione di uffici con attivita' esterne ad altre cooperative e consorzi di abitazione per la disciplina ed il coordinamento delle attivita' comuni, partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare, con l'esempio, nei rapporti tra i soci ed in quelli fra essi e gli altri lavoratori i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarieta'; k) rilasciare le fideiussioni necessarie, utili e/o opportune; l) compiere qualsiasi operazione, anche immobiliare, nei confronti di terzi, direttamente o indirettamente funzionale al raggiungimento dello scopo sociale; m) la cooperativa, inoltre, si prefigge di organizzare la "domanda casa", promuovere un movimento di soci organizzato fra tutti i lavoratori e intraprendere quelle iniziative di carattere politico, giuridico e finanziario tali da consentire il realizzarsi della riforma della casa intesa come servizio sociale; n) in via eccezionale, in attuazione dell'art. 18 della legge n 179 del 17 febbraio 1992 e s. M. I. , la cooperativa potra' cedere in proprieta' individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano gia' ottenuto l'assegnazione in uso e godimento, dopo aver previamente ottenuto, occorrendo, la necessaria autorizzazione regionale e/o da altro ente pubblico competente, nel rispetto delle condizioni tutte previste dalla citata legge; o) anche in ossequio alla riforma del diritto societario di cui alla legge delega del 03/10/2001 n. 366 attuata con d. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e s. M. I. , la cooperativa svolge la sua attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi , secondo quanto previsto dagli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.
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